Ricomincio da tre
Spese ordinarie e straordinarie
Tutto quello che la legge prevede per genitori separati, divorziati o ex conviventi
domenica 11 maggio 2014
7.47
Fonte di acerrimo contrasto tra genitori separati, divorziati o ex conviventi è stabilire quali siano le spese ordinarie (che rientrano nell'assegno periodico di mantenimento) e quali quelle straordinarie.
Le spese ordinarie del figlio, individuate in base al tenore di vita della famiglia ed alle risorse economiche di entrambi i genitori, sono sostenute dai genitori secondo un principio di proporzionalità sancito dal codice civile; ciò significa che l'assegno periodico fissato dal Giudice è solo una contribuzione del genitore ai reali bisogni ed alle esigenze dei figli, collegati alla quotidianità, alla crescita e alla formazione: abbigliamento, visite mediche di controllo, medicinali da banco, tiket, cancelleria e libri scolastici sino al II livello, mensa scolastica, palestra (non correttiva), danza (dilettantistica), piscina (dilettantistica), corso di inglese (non professionale), calcetto, basket, pattinaggio, lezioni di musica di orientamento, quote associative (scout - azione cattolica), gita scolastica di 1 giorno, ricarica cellulare.
In taluni casi i genitori possono concordare una "contribuzione forfettaria integrativa" ove quella mensile sia determinata secondo parametri minimi, insufficienti a coprire, se pure parzialmente, le spese (175€ a figlio per il Trib. di Trani, 200€ a figlio per il Trib. di Bari).
Sono, invece, spese straordinarie quelle necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili od eccezionali non ricorrenti, non quantificabili o determinabili in anticipo, di importo rilevante rispetto al tenore di vita della famiglia ed alle capacità economiche dei genitori: cure ed interventi dentari, apparecchi di ortodonzia, visite chirurgiche, specialistiche, fisioterapia, palestra correttiva specialistica, occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, corsi di formazione, conservatorio o lezioni di musica, strumenti musicali, sport svolti in maniera professionale ed agonistica, vacanze all'esterno per perfezionamento della lingua straniera, gite scolastiche di più giorni, baby-sitter per necessità di occasione, vacanze interculturali, acquisto computer o altri sussidi necessari allo studio o all'approfondimento, master ecc. ecc.
Le spese straordinarie, in quanto vengono contratte anche nel "maggior interesse" del figlio, devono essere oggetto di previa concertazione tra i genitori, derogabile nell'ipotesi di spese mediche urgenti o spese obbligate che rispondono ad esigenze che rientrano nella prevedibilità dell'ordine naturale delle cose. Sicché, prodromica all'eventuale richiesta di compartecipazione alle spese o al rimborso, è la prova del consenso dell'altro coniuge nonché l'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta o fattura).
E' il caso di specificare come tra le scelte straordinarie e le spese straordinarie non sussista una assoluta ed automatica coincidenza; non sempre, infatti, una spesa straordinaria è conseguenza di una decisione straordinaria, cioè di maggior interesse per il minore, al contrario, una scelta straordinaria comporta quasi sempre una spesa straordinaria così giustificando la necessità di una specifica intesa tra i coniugi prima di contrarre la spesa.
Circa il criterio di ripartizione delle spese straordinarie non vi è orientamento unanime dei Tribunali. Nella prassi la previsione della contribuzione per le spese straordinarie pro quota è nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, e ciò per il principio fondamentale che le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo dagli stessi. Questo parametro, però, può variare sulla base del principio di proporzionalità e capacità contributiva di ciascun genitore.
Occhio all'interesse del minore!
Le spese ordinarie del figlio, individuate in base al tenore di vita della famiglia ed alle risorse economiche di entrambi i genitori, sono sostenute dai genitori secondo un principio di proporzionalità sancito dal codice civile; ciò significa che l'assegno periodico fissato dal Giudice è solo una contribuzione del genitore ai reali bisogni ed alle esigenze dei figli, collegati alla quotidianità, alla crescita e alla formazione: abbigliamento, visite mediche di controllo, medicinali da banco, tiket, cancelleria e libri scolastici sino al II livello, mensa scolastica, palestra (non correttiva), danza (dilettantistica), piscina (dilettantistica), corso di inglese (non professionale), calcetto, basket, pattinaggio, lezioni di musica di orientamento, quote associative (scout - azione cattolica), gita scolastica di 1 giorno, ricarica cellulare.
In taluni casi i genitori possono concordare una "contribuzione forfettaria integrativa" ove quella mensile sia determinata secondo parametri minimi, insufficienti a coprire, se pure parzialmente, le spese (175€ a figlio per il Trib. di Trani, 200€ a figlio per il Trib. di Bari).
Sono, invece, spese straordinarie quelle necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili od eccezionali non ricorrenti, non quantificabili o determinabili in anticipo, di importo rilevante rispetto al tenore di vita della famiglia ed alle capacità economiche dei genitori: cure ed interventi dentari, apparecchi di ortodonzia, visite chirurgiche, specialistiche, fisioterapia, palestra correttiva specialistica, occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, corsi di formazione, conservatorio o lezioni di musica, strumenti musicali, sport svolti in maniera professionale ed agonistica, vacanze all'esterno per perfezionamento della lingua straniera, gite scolastiche di più giorni, baby-sitter per necessità di occasione, vacanze interculturali, acquisto computer o altri sussidi necessari allo studio o all'approfondimento, master ecc. ecc.
Le spese straordinarie, in quanto vengono contratte anche nel "maggior interesse" del figlio, devono essere oggetto di previa concertazione tra i genitori, derogabile nell'ipotesi di spese mediche urgenti o spese obbligate che rispondono ad esigenze che rientrano nella prevedibilità dell'ordine naturale delle cose. Sicché, prodromica all'eventuale richiesta di compartecipazione alle spese o al rimborso, è la prova del consenso dell'altro coniuge nonché l'attestazione di avvenuto pagamento (ricevuta o fattura).
E' il caso di specificare come tra le scelte straordinarie e le spese straordinarie non sussista una assoluta ed automatica coincidenza; non sempre, infatti, una spesa straordinaria è conseguenza di una decisione straordinaria, cioè di maggior interesse per il minore, al contrario, una scelta straordinaria comporta quasi sempre una spesa straordinaria così giustificando la necessità di una specifica intesa tra i coniugi prima di contrarre la spesa.
Circa il criterio di ripartizione delle spese straordinarie non vi è orientamento unanime dei Tribunali. Nella prassi la previsione della contribuzione per le spese straordinarie pro quota è nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, e ciò per il principio fondamentale che le decisioni di maggior interesse devono essere prese di comune accordo dagli stessi. Questo parametro, però, può variare sulla base del principio di proporzionalità e capacità contributiva di ciascun genitore.
Occhio all'interesse del minore!