Ricomincio da tre
Separazione e mutuo sulla casa coniugale
Chi paga e perché. Tutti i criteri per stabilirlo
martedì 16 settembre 2014
7.34
Cosa succede se la coppia che decide di separarsi ha un mutuo sulla casa familiare?
Formuliamo una ipotesi che rappresenti la chiave di soluzione anche per altri casi.
Per esempio se la casa coniugale è di proprietà di uno solo dei coniugi, su chi grava il mutuo firmato da entrambi o solo da colui che non è proprietario?
Non può chi si è obbligato al pagamento delle relative rate essere liberato da tale obbligo a prescindere dalla mancanza di un titolo di proprietà, o perché non possa più godere del bene assegnato all'altro coniuge.
Il mutuo, infatti, è un contratto autonomo rispetto alle questioni economiche riguardanti la crisi coniugale pertanto il giudice non può entrare, nell'ambito di questo giudizio, nelle condizioni contrattuali stipulate da uno o entrambi i coniugi con l'istituto di credito.
Il giudice sulla base della capacità reddituale delle parti potrà solo tener conto dell'onere del mutuo al pari di tutte le altre spese modulando l'assegno di mantenimento (riducendo o aumentando secondo i criteri di quantificazione).
Attraverso invece accordi patrimoniali, finalizzati ad un assetto delle pendenze economiche trasfusi nella separazione consensuale i coniugi possono modificare le modalità di assolvimento dei ratei di mutuo.
Per esempio se il mutuo è intestato ad un solo coniuge entrambi possono decidere di pagare pro quota il rateo di mutuo. Fermo restando la responsabilità dell'obbligato per l'intero sulla base del contratto stipulato con la banca.
Se il mutuo contratto è sottoscritto da entrambi i coniugi questi possono accordarsi per il pagamento a carico di uno solo di essi. Fermo restando la responsabilità solidale di entrambi nei confronti dell'istituto di credito con conseguente pignoramento dei loro beni in caso di mancato pagamento di uno dei due.
Resta ben inteso che gli accordi tra i coniugi omologati in deroga al contratto di mutuo hanno efficacia solo tra le parti e non sono opponibili alla banca sicché in caso di inadempimento delle condizioni contrattuali di mutuo risponde sempre e solo l'intestatario fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'altro coniuge per ciò che risulti consentito dagli accordi di separazione.
Formuliamo una ipotesi che rappresenti la chiave di soluzione anche per altri casi.
Per esempio se la casa coniugale è di proprietà di uno solo dei coniugi, su chi grava il mutuo firmato da entrambi o solo da colui che non è proprietario?
Non può chi si è obbligato al pagamento delle relative rate essere liberato da tale obbligo a prescindere dalla mancanza di un titolo di proprietà, o perché non possa più godere del bene assegnato all'altro coniuge.
Il mutuo, infatti, è un contratto autonomo rispetto alle questioni economiche riguardanti la crisi coniugale pertanto il giudice non può entrare, nell'ambito di questo giudizio, nelle condizioni contrattuali stipulate da uno o entrambi i coniugi con l'istituto di credito.
Il giudice sulla base della capacità reddituale delle parti potrà solo tener conto dell'onere del mutuo al pari di tutte le altre spese modulando l'assegno di mantenimento (riducendo o aumentando secondo i criteri di quantificazione).
Attraverso invece accordi patrimoniali, finalizzati ad un assetto delle pendenze economiche trasfusi nella separazione consensuale i coniugi possono modificare le modalità di assolvimento dei ratei di mutuo.
Per esempio se il mutuo è intestato ad un solo coniuge entrambi possono decidere di pagare pro quota il rateo di mutuo. Fermo restando la responsabilità dell'obbligato per l'intero sulla base del contratto stipulato con la banca.
Se il mutuo contratto è sottoscritto da entrambi i coniugi questi possono accordarsi per il pagamento a carico di uno solo di essi. Fermo restando la responsabilità solidale di entrambi nei confronti dell'istituto di credito con conseguente pignoramento dei loro beni in caso di mancato pagamento di uno dei due.
Resta ben inteso che gli accordi tra i coniugi omologati in deroga al contratto di mutuo hanno efficacia solo tra le parti e non sono opponibili alla banca sicché in caso di inadempimento delle condizioni contrattuali di mutuo risponde sempre e solo l'intestatario fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'altro coniuge per ciò che risulti consentito dagli accordi di separazione.