Ricomincio da tre
Scioglimento anticipato della comunione legale
Le novità apportate dalle legge 55 del 2015
lunedì 15 giugno 2015
7.11
La novità apportata dalla L.11.5.2015 n.55 (Gazz.Uff. del 18.5.15) riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale.
La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comune legale.
Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo.
In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio.
Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.
Oggi lo scioglimento della comunione legale in caso di separazione giudiziale si ha nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente purché successivamente omologato.
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.
La nuova previsione di anticipazione dello scioglimento della comunione legale si applica ai procedimenti pendenti di separazione personale.
Avv.Isabella de Bari
La modifica legislativa consente pertanto di definire fin da subito i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comune legale.
Fino ad oggi la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.
Ciò comportava molteplici conseguenze di ordine negativo.
In primo luogo il rischio che il patrimonio comune rimanesse immobilizzato, almeno per tutta la durata del giudizio di 1° grado per la separazione giudiziale, se non addirittura per altri due gradi di giudizio.
Gli acquisti compiuti da un solo coniuge in questo lasso di tempo potevano cadere in comunione, anche se i coniugi ormai non coabitavano più ed era venuta meno la comunione morale e spirituale che li univa, ed era, infine, possibile per un coniuge disporre dei beni comuni sottraendo sostanze al patrimonio familiare.
Oggi lo scioglimento della comunione legale in caso di separazione giudiziale si ha nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al Presidente purché successivamente omologato.
L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio.
La nuova previsione di anticipazione dello scioglimento della comunione legale si applica ai procedimenti pendenti di separazione personale.
Avv.Isabella de Bari