Ricomincio da tre
Assegni familiari nella coppia “scoppiata”
Il genitore affidatario del figlio è il solo titolare del diritto all’assegno per il nucleo familiare
giovedì 12 giugno 2014
7.45
L'art.211 L.19.5.1975 n.151 recita: "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge"; sicché ove il giudice disponga l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, il genitore affidatario è il solo titolare del diritto all'assegno per il nucleo familiare indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione.
Nell'ipotesi più corrente di affidamento condiviso ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno titolo entrambi i genitori a chiedere la prestazione previo accordo.
L'individuazione di che tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.
In mancanza di tale accordo, l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata solo al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall'art.9 L.903/77.
Deducibilità
L'assegno di mantenimento nella quota attribuita al solo coniuge separato o divorziato è interamente deducibile per chi lo eroga.
E' invece imponibile per chi lo riceve trattandosi di reddito assimilato al lavoro dipendente.
Detrazioni
Il contributo al mantenimento in favore del figlio/i non è deducibile e non "fa reddito" per chi lo riceve.
Entrambi i coniugi potranno avvalersi, nell'ipotesi di affidamento condiviso delle detrazioni di legge applicabile nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La detrazione è inversamente proporzionale al reddito prodotto (calcoli specifici consentono la determinazione della quota detraibile).
Nell'ipotesi più corrente di affidamento condiviso ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno titolo entrambi i genitori a chiedere la prestazione previo accordo.
L'individuazione di che tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno sarà determinata da un accordo tra le parti.
In mancanza di tale accordo, l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare verrà accordata solo al genitore con il quale il figlio risulta convivente in base a quanto previsto dall'art.9 L.903/77.
Deducibilità
L'assegno di mantenimento nella quota attribuita al solo coniuge separato o divorziato è interamente deducibile per chi lo eroga.
E' invece imponibile per chi lo riceve trattandosi di reddito assimilato al lavoro dipendente.
Detrazioni
Il contributo al mantenimento in favore del figlio/i non è deducibile e non "fa reddito" per chi lo riceve.
Entrambi i coniugi potranno avvalersi, nell'ipotesi di affidamento condiviso delle detrazioni di legge applicabile nella misura del 50% per ciascun coniuge.
La detrazione è inversamente proporzionale al reddito prodotto (calcoli specifici consentono la determinazione della quota detraibile).