"Furbo"... chi Legge!
Zona rossa: cosa cambia per diritto di visita dei genitori separati e divorziati?
E per chi ha parenti in carcere? Per i trasgressori pesanti sanzioni
lunedì 15 marzo 2021
Sono in vigore da oggi le disposizioni per la "zona rossa" in Puglia: regole a cui attenersi e poste in essere per contenere il contagio del Covid.
Ma vediamo cosa cambia per questioni più vicine ai temi trattati in questa rubrica, avendo come punto di riferimento le spiegazioni date dal Governo attraverso le così dette FAQ.
GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI: IL DIRITTO DI VISITA
E' sempre garantito.
Infatti "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti", si legge.
"Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori".
Attenzione anche a chi ha figli all'estero: "nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare".
PARENTI IN CARCERE: IL DIRITTO DI VISITA
Vietata la visita in presenza, sì al contatto a distanza.
"Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario".
ATTI NOTARILI
Possibili.
"È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita ?Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l'immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive".
LE SANZIONI
"La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Ma vediamo cosa cambia per questioni più vicine ai temi trattati in questa rubrica, avendo come punto di riferimento le spiegazioni date dal Governo attraverso le così dette FAQ.
GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI: IL DIRITTO DI VISITA
E' sempre garantito.
Infatti "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti", si legge.
"Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori".
Attenzione anche a chi ha figli all'estero: "nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare".
PARENTI IN CARCERE: IL DIRITTO DI VISITA
Vietata la visita in presenza, sì al contatto a distanza.
"Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario".
ATTI NOTARILI
Possibili.
"È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita ?Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l'immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive".
LE SANZIONI
"La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689".
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