"Furbo"... chi Legge!
Violenza, che cosa prevede il nuovo "codice rosso"?
Tutte le novità nell'approfondimento
lunedì 22 luglio 2019
Il "codice rosso" è legge.
E' la novità legislativa più importante delle ultime ore in Italia: un decreto che dispone le nuove regole per contrastare la violenza domestica e di genere.
Ma come?
Ruolo ancora più importante sarà quello della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.
La polizia giudiziaria dovrà immediatamente comunicare alla Procura territorialmente competente la notizia di reato (denuncia o querela) ricevuta. Il Pubblico Ministero sarà obbligato ad ascoltare la persona offesa entro i tre giorni successivi.
In caso di violenza sessuale la vittima avrà ben dodici mesi di tempo per denunciare mentre se i maltrattamenti vengono perpetuati in famiglia per mano di famigliari o conviventi la pena sarà la reclusione da un minimo di tre anni a un massimo di sette, per poter essere aumentata fino alla metà nel caso in cui il reato è stato consumato davanti a un minore oppure contro un disabile o una donna incinta o con l'impiego delle armi.
Inasprimento della pena anche in caso di atti persecutori. Fino al "codice rosso" il reato di stalking era punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni mentre adesso si andrà da un anno dietro le sbarre fino a sei anni e sei mesi (https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/stalking-e-atti-persecutori-l-articolo-612-bis-del-codice-penale/).
Alla luce, poi, degli sciagurati ultimi fatti di cronaca nera la legge pone la propria attenzione anche sullo sfregio con l'acido e sul "revenge porn", cioè la diffusione in rete di filmati e immagini che ritraggono una persona in situazioni intime.
Nel primo caso si introduce una fattispecie di reato del tutto inesistente finora, punita con la reclusione da otto a quattordici anni o con l'ergastolo se la condotta dell'agente ha provocato la morte della persona offesa
Nel secondo caso è prevista la pena della detenzione da uno a sei anni e multe fino ai 15 mila Euro. Nessuna distinzione tra chi diffonde il contenuto "per vendetta" e chi lo diffonde senza consenso dei "protagonisti": la pena sarà sempre la stessa, con aggravanti previste nel caso in cui il reato è commesso dal partner o dall'ex partner.
Il consiglio in questi casi è sempre quello di affidarsi a professionisti competenti e alle forze dell'ordine: solo attraverso la denuncia sarà possibile evitare di subire altre angherie.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
E' la novità legislativa più importante delle ultime ore in Italia: un decreto che dispone le nuove regole per contrastare la violenza domestica e di genere.
Ma come?
Ruolo ancora più importante sarà quello della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.
La polizia giudiziaria dovrà immediatamente comunicare alla Procura territorialmente competente la notizia di reato (denuncia o querela) ricevuta. Il Pubblico Ministero sarà obbligato ad ascoltare la persona offesa entro i tre giorni successivi.
In caso di violenza sessuale la vittima avrà ben dodici mesi di tempo per denunciare mentre se i maltrattamenti vengono perpetuati in famiglia per mano di famigliari o conviventi la pena sarà la reclusione da un minimo di tre anni a un massimo di sette, per poter essere aumentata fino alla metà nel caso in cui il reato è stato consumato davanti a un minore oppure contro un disabile o una donna incinta o con l'impiego delle armi.
Inasprimento della pena anche in caso di atti persecutori. Fino al "codice rosso" il reato di stalking era punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni mentre adesso si andrà da un anno dietro le sbarre fino a sei anni e sei mesi (https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/stalking-e-atti-persecutori-l-articolo-612-bis-del-codice-penale/).
Alla luce, poi, degli sciagurati ultimi fatti di cronaca nera la legge pone la propria attenzione anche sullo sfregio con l'acido e sul "revenge porn", cioè la diffusione in rete di filmati e immagini che ritraggono una persona in situazioni intime.
Nel primo caso si introduce una fattispecie di reato del tutto inesistente finora, punita con la reclusione da otto a quattordici anni o con l'ergastolo se la condotta dell'agente ha provocato la morte della persona offesa
Nel secondo caso è prevista la pena della detenzione da uno a sei anni e multe fino ai 15 mila Euro. Nessuna distinzione tra chi diffonde il contenuto "per vendetta" e chi lo diffonde senza consenso dei "protagonisti": la pena sarà sempre la stessa, con aggravanti previste nel caso in cui il reato è commesso dal partner o dall'ex partner.
Il consiglio in questi casi è sempre quello di affidarsi a professionisti competenti e alle forze dell'ordine: solo attraverso la denuncia sarà possibile evitare di subire altre angherie.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/