"Furbo"... chi Legge!
Suona la campanella: ma è davvero per tutti?
I diritti degli alunni diversamente abili e con handicap
giovedì 13 settembre 2018
19.14
La campanella a scuola sta per suonare. Lo farà a Molfetta tra pochi giorni e saranno nella quantità delle migliaia i bambini e i ragazzi prossimi a tornare tra i banchi.
Ma suonerà davvero per tutti?
Formalmente si ma potrebbe anche essere di no, soprattutto per quegli alunni diversamente abili i quali necessitano di assistenza specializzata e di sostegno al proprio fianco. Perché la storia che lega l'alunno diversamente abile, e dunque anche la sua famiglia, alla scuola e all'insegnante di sostegno è il più delle volte intricata.
Ma cerchiamo di capirne di più.
Entro i primi mesi dell'anno solare ogni famiglia deve provvedere a iscrivere il proprio figlio all'anno scolastico che partirà a settembre, allegando ogni tipo di documentazione che attesti la situazione psico-fisica dello scolaro.
Così facendo l'istituto scolastico, già in primavera, conosce tanto il numero di alunni diversamente abili che dovrà accogliere a settembre, oltre a quelli già frequentanti, quanto il numero di insegnanti di sostegno di ruolo in organico (che non andranno via ma resteranno) e può fare richiesta al Provveditorato per l'assegnazione di altri nella quantità occorrente.
Arriviamo così all'estate quando è il Provveditorato a stabilire quanti insegnanti di sostegno dovranno prendere posto in ciascuna scuola.
Accade, però, spesso che a settembre l'organico dei docenti di sostegno nella scuola sia insufficiente per le motivazioni più disparate come, per esempio, ritardi nell'iter burocratico oppure assenza di insegnanti di sostegno o ancora mancanza di fondi.
Come comportarsi, allora?
Giuridicamente bisogna partire da un principio costituzionale e, dunque, incontrovertibile: il diritto allo studio spetta a chiunque.
E' questo, non a caso, il fondamento dell'articolo 12 della Legge n. 104/1992 che alla persona disabile riconosce il diritto all'educazione e all'istruzione di ogni ordine e grado (per intenderci dalla scuola materna all'università) stabilendo anche che, qualora occorra, ciò deve avvenire con un insegnante di sostegno dal momento che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato", come sancito anche dalla sentenza n.215 del 1987 della Corte Costituzionale.
Sicchè le strade da seguire sono diverse.
C'è quella del buon senso, in prima battuta.
Il dialogo con la scuola e i suoi rappresentanti che potrebbe far arrivare a una definizione bonaria della situazione.
Nel caso in cui non dovesse accadere, si potrebbero avere anche strascichi notevoli con diffide al Dirigente Scolastico, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione del Miur e ricorsi ai competenti organi giudiziali previo l'accesso agli atti quali la determinazione del Dirigente scolastico con il numero delle ore di sostegno assegnate all'alunno e quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale che attesta la quantità di ore di sostegno garantite a ciascuna scuola.
Tutto questo trova fondamento anche in un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza.
Nel 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha acclarato che non sono ammesse cause di giustificazione per la mancata assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile fin dal primo giorno di scuola proprio perché è la Costituzione a riconoscere il rango di diritto fondamentale allo studio e alla formazione nei suoi confronti.
E a marzo 2018 si è anche pronunciato il TAR Lazio che ha stabilito che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria debellando la condotta dell'istituto scolastico che non riconosce il monte ore di sostegno necessario il quale deve essere garantito fino a che, dai documenti, non c'è alcuna modifica nelle condizioni dell'alunno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Ma suonerà davvero per tutti?
Formalmente si ma potrebbe anche essere di no, soprattutto per quegli alunni diversamente abili i quali necessitano di assistenza specializzata e di sostegno al proprio fianco. Perché la storia che lega l'alunno diversamente abile, e dunque anche la sua famiglia, alla scuola e all'insegnante di sostegno è il più delle volte intricata.
Ma cerchiamo di capirne di più.
Entro i primi mesi dell'anno solare ogni famiglia deve provvedere a iscrivere il proprio figlio all'anno scolastico che partirà a settembre, allegando ogni tipo di documentazione che attesti la situazione psico-fisica dello scolaro.
Così facendo l'istituto scolastico, già in primavera, conosce tanto il numero di alunni diversamente abili che dovrà accogliere a settembre, oltre a quelli già frequentanti, quanto il numero di insegnanti di sostegno di ruolo in organico (che non andranno via ma resteranno) e può fare richiesta al Provveditorato per l'assegnazione di altri nella quantità occorrente.
Arriviamo così all'estate quando è il Provveditorato a stabilire quanti insegnanti di sostegno dovranno prendere posto in ciascuna scuola.
Accade, però, spesso che a settembre l'organico dei docenti di sostegno nella scuola sia insufficiente per le motivazioni più disparate come, per esempio, ritardi nell'iter burocratico oppure assenza di insegnanti di sostegno o ancora mancanza di fondi.
Come comportarsi, allora?
Giuridicamente bisogna partire da un principio costituzionale e, dunque, incontrovertibile: il diritto allo studio spetta a chiunque.
E' questo, non a caso, il fondamento dell'articolo 12 della Legge n. 104/1992 che alla persona disabile riconosce il diritto all'educazione e all'istruzione di ogni ordine e grado (per intenderci dalla scuola materna all'università) stabilendo anche che, qualora occorra, ciò deve avvenire con un insegnante di sostegno dal momento che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato", come sancito anche dalla sentenza n.215 del 1987 della Corte Costituzionale.
Sicchè le strade da seguire sono diverse.
C'è quella del buon senso, in prima battuta.
Il dialogo con la scuola e i suoi rappresentanti che potrebbe far arrivare a una definizione bonaria della situazione.
Nel caso in cui non dovesse accadere, si potrebbero avere anche strascichi notevoli con diffide al Dirigente Scolastico, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Direzione del Miur e ricorsi ai competenti organi giudiziali previo l'accesso agli atti quali la determinazione del Dirigente scolastico con il numero delle ore di sostegno assegnate all'alunno e quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale che attesta la quantità di ore di sostegno garantite a ciascuna scuola.
Tutto questo trova fondamento anche in un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza.
Nel 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ha acclarato che non sono ammesse cause di giustificazione per la mancata assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile fin dal primo giorno di scuola proprio perché è la Costituzione a riconoscere il rango di diritto fondamentale allo studio e alla formazione nei suoi confronti.
E a marzo 2018 si è anche pronunciato il TAR Lazio che ha stabilito che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria debellando la condotta dell'istituto scolastico che non riconosce il monte ore di sostegno necessario il quale deve essere garantito fino a che, dai documenti, non c'è alcuna modifica nelle condizioni dell'alunno.
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