"Furbo"... chi Legge!
Su Facebook e sui social si può scrivere e condividere tutto?
Dai messaggi diffamatori ai contenuti multimediali: le regole del web
lunedì 6 maggio 2019
In un'era super digitale come quella che oggi viviamo diventa fondamentale conoscere quali diritti e doveri si hanno nell'utilizzo dei social network.
Da Facebook a Instagram, i più noti, passando per Twitter: si può scrivere tutto ciò che si pensa? Oppure è possibile pubblicare o condividere ogni materiale fotografico e videografico a disposizione o apparso sull'account di un altro utente?
L'idea, più che errata, è quella di considerare questi spazi virtuali come una terra di nessuno, priva di regole e leggi, senza alcun controllo ma massima libertà.
Si badi bene: giammai mettere in discussione o un bavaglio alla libertà d'espressione, che è principio costituzionale, bensì considerare che laddove si forma una comunità, fisica o virtuale che sia, c'è bisogno di un sistema normativo che regola i rapporti e il funzionamento di quella stessa comunità.
Ebbene ciò accade anche sui social.
LE ESPRESSIONI VERBALI
Dire ciò che si pensa è lecito, offendere e denigrare no.
E' questa regola semplicissima del vivere tra persone che è fondamento anche della possibilità di esternare con parole e frasi il proprio pensiero, in primis quando riguarda un'altra persona, attraverso una bacheca virtuale o una didascalia.
La diffamazione, l'ipotesi di reato che più può conclamarsi se quanto detto finora non si rispetta, viene a configurarsi proprio perchè attraverso una frase o parole si è offesa la reputazione altrui come disposto dall'articolo 595 codice penale.
E sui social tutto viene ampliato e amplificato dalla possibilità di raggiungere un vastissimo numero di persone pertanto essa è aggravata.
E' questo, ormai, l'orientamento della giurisprudenza la quale parte dal presupposto che un account social sia "un luogo aperto al pubblico" (Cassazione Civile 37596/2014).
Ecco allora il riferimento normativo ovvero l'articolo 595, III comma, del codice penale il quale sancisce che "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516".
Tutto ciò ha poi trovato maggiore chiarezza in una sentenza miliare cioè la numero 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018, della V sezione penale della Corte di Cassazione: la Suprema Corte ha ribadito che la pubblicazione di messaggi lesivi della reputazione altrui sui social non può non configurare l'ipotesi di reato ex articolo 595, III comma, codice penale poichè il social network, qualunque esso sia, contempla per sua stessa natura una comunicazione con più persone.
LE FOTOGRAFIE E I VIDEO
L'errore più comune, a proposito di video e foto, è quello di credere che il loro utilizzo sia libero.
Premettendo che bisogna sempre tenere in considerazione le regole sul diritto d'autore, bisogna anche considerare altri aspetti.
A meglio comprendere tutto questo viene in aiuto la sentenza numero 12096/2015 del Tribunale di Roma.
Ebbene secondo i giudici della Capitale è opportuno considerare l'articolo 2 delle condizioni di utilizzo di Facebook, sottoscritte per accettazione da chiunque è titolare di un profilo.
In prima battuta la pubblicazione su Facebbok di materiale fotografico e videografico coperto dal diritto d'autore non comporta anche la possibilità per gli utenti che non siano gli autori di utilizzarli e condividerli: la condivisione, infatti, potrà avvenire solo su Facebook e sui social ad esso connessi, come Instagram, per mezzo del profilo originario ma mai altrove senza il consenso del titolare dei diritti.
In seconda battuta è da sottolineare che la pubblicazione di una fotografia su un profilo non dimostra che il titolare di quel profilo sia il titolare anche dei diritti su quel contenuto ma costituisce una semplice presunzione di titolarità fino a prova contraria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Da Facebook a Instagram, i più noti, passando per Twitter: si può scrivere tutto ciò che si pensa? Oppure è possibile pubblicare o condividere ogni materiale fotografico e videografico a disposizione o apparso sull'account di un altro utente?
L'idea, più che errata, è quella di considerare questi spazi virtuali come una terra di nessuno, priva di regole e leggi, senza alcun controllo ma massima libertà.
Si badi bene: giammai mettere in discussione o un bavaglio alla libertà d'espressione, che è principio costituzionale, bensì considerare che laddove si forma una comunità, fisica o virtuale che sia, c'è bisogno di un sistema normativo che regola i rapporti e il funzionamento di quella stessa comunità.
Ebbene ciò accade anche sui social.
LE ESPRESSIONI VERBALI
Dire ciò che si pensa è lecito, offendere e denigrare no.
E' questa regola semplicissima del vivere tra persone che è fondamento anche della possibilità di esternare con parole e frasi il proprio pensiero, in primis quando riguarda un'altra persona, attraverso una bacheca virtuale o una didascalia.
La diffamazione, l'ipotesi di reato che più può conclamarsi se quanto detto finora non si rispetta, viene a configurarsi proprio perchè attraverso una frase o parole si è offesa la reputazione altrui come disposto dall'articolo 595 codice penale.
E sui social tutto viene ampliato e amplificato dalla possibilità di raggiungere un vastissimo numero di persone pertanto essa è aggravata.
E' questo, ormai, l'orientamento della giurisprudenza la quale parte dal presupposto che un account social sia "un luogo aperto al pubblico" (Cassazione Civile 37596/2014).
Ecco allora il riferimento normativo ovvero l'articolo 595, III comma, del codice penale il quale sancisce che "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516".
Tutto ciò ha poi trovato maggiore chiarezza in una sentenza miliare cioè la numero 40083, pubblicata in data 6 settembre 2018, della V sezione penale della Corte di Cassazione: la Suprema Corte ha ribadito che la pubblicazione di messaggi lesivi della reputazione altrui sui social non può non configurare l'ipotesi di reato ex articolo 595, III comma, codice penale poichè il social network, qualunque esso sia, contempla per sua stessa natura una comunicazione con più persone.
LE FOTOGRAFIE E I VIDEO
L'errore più comune, a proposito di video e foto, è quello di credere che il loro utilizzo sia libero.
Premettendo che bisogna sempre tenere in considerazione le regole sul diritto d'autore, bisogna anche considerare altri aspetti.
A meglio comprendere tutto questo viene in aiuto la sentenza numero 12096/2015 del Tribunale di Roma.
Ebbene secondo i giudici della Capitale è opportuno considerare l'articolo 2 delle condizioni di utilizzo di Facebook, sottoscritte per accettazione da chiunque è titolare di un profilo.
In prima battuta la pubblicazione su Facebbok di materiale fotografico e videografico coperto dal diritto d'autore non comporta anche la possibilità per gli utenti che non siano gli autori di utilizzarli e condividerli: la condivisione, infatti, potrà avvenire solo su Facebook e sui social ad esso connessi, come Instagram, per mezzo del profilo originario ma mai altrove senza il consenso del titolare dei diritti.
In seconda battuta è da sottolineare che la pubblicazione di una fotografia su un profilo non dimostra che il titolare di quel profilo sia il titolare anche dei diritti su quel contenuto ma costituisce una semplice presunzione di titolarità fino a prova contraria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/