"Furbo"... chi Legge!
Si può rinunciare all'eredità?
Come accettarla o procedere all'accettazione con beneficio di inventario
lunedì 8 giugno 2020
Con la morte di una persona si apre ufficialmente la successione nella titolarità dei suoi beni.
Ma il chiamato all'eredità (più comunemente noto come "erede" anche se il significato giuridico è di gran lunga differente rispetto a quello che si intende quando questa parola viene utilizzata nelle discussioni comuni), ha diritto ad accettare o rifiutare l'eredità?
Non ragioniamo sulle ragioni personali che inducono a una o all'altra scelta.
Andiamo nel dettaglio.
L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
L'eredita va accettata o in modo espresso o in modo tacito, comunque entro dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, periodo entro cui il diritto si prescrive.
L'accettazione dell'eredità è espressa quando l'erede manifesta la propria volontà attraverso un atto pubblico o una scrittura privata.
L'accettazione dell'eredità è tacita quando l'erede compie un atto che presuppone necessariamente la sua accettazione.
L'ordinamento giuridico italiano prevede anche l'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario che volontariamente l'erede pone in essere qualora ritiene che eventuali debiti del defunto siano superiori a quanto egli concretamente potrà giovare e non vuole essere chiamato a saldarli nè che questi vadano a confondersi nel proprio patrimonio.
L'accettazione con beneficio di inventario deve risultare da dichiarazione espressa ricevuta da un pubblico ufficiale, come il notaio, o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.
LA RINUNCIA ALL'EREDITA'
Il chiamato ad accettare l'eredità ha anche diritto a rinunciarci.
Occorre, tuttavia, specificare taluni aspetti.
Innanzitutto la rinuncia all'eredità deve essere posta in essere nelle medesime forme con cui l'eredità si accetta con beneficio di inventario. Inoltre la rinuncia all'eredità è revocabile fino a che il diritto di accettare l'eredità non si sia prescritto oppure a meno che nel frattempo l'eredità non è stata accettata da un altro chiamato all'eredità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Ma il chiamato all'eredità (più comunemente noto come "erede" anche se il significato giuridico è di gran lunga differente rispetto a quello che si intende quando questa parola viene utilizzata nelle discussioni comuni), ha diritto ad accettare o rifiutare l'eredità?
Non ragioniamo sulle ragioni personali che inducono a una o all'altra scelta.
Andiamo nel dettaglio.
L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'
L'eredita va accettata o in modo espresso o in modo tacito, comunque entro dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, periodo entro cui il diritto si prescrive.
L'accettazione dell'eredità è espressa quando l'erede manifesta la propria volontà attraverso un atto pubblico o una scrittura privata.
L'accettazione dell'eredità è tacita quando l'erede compie un atto che presuppone necessariamente la sua accettazione.
L'ordinamento giuridico italiano prevede anche l'istituto dell'accettazione con beneficio d'inventario che volontariamente l'erede pone in essere qualora ritiene che eventuali debiti del defunto siano superiori a quanto egli concretamente potrà giovare e non vuole essere chiamato a saldarli nè che questi vadano a confondersi nel proprio patrimonio.
L'accettazione con beneficio di inventario deve risultare da dichiarazione espressa ricevuta da un pubblico ufficiale, come il notaio, o dal cancelliere del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.
LA RINUNCIA ALL'EREDITA'
Il chiamato ad accettare l'eredità ha anche diritto a rinunciarci.
Occorre, tuttavia, specificare taluni aspetti.
Innanzitutto la rinuncia all'eredità deve essere posta in essere nelle medesime forme con cui l'eredità si accetta con beneficio di inventario. Inoltre la rinuncia all'eredità è revocabile fino a che il diritto di accettare l'eredità non si sia prescritto oppure a meno che nel frattempo l'eredità non è stata accettata da un altro chiamato all'eredità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/