"Furbo"... chi Legge!
Separazione: è possibile l'addebito in caso di tradimento presunto?
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1136/2020
lunedì 10 febbraio 2020
La crisi della coppia che spesso sfocia in cause di separazione prima e divorzio poi è tema molto variegato anche da un punto di vista prettamente giuridico.
In questa rubrica settimanale un aspetto è già stato affrontato ovvero quello relativo all'obbligo del mantenimento e alla sua quantificazione. E' ancora valido il criterio del tenore di vita sul punto? La risposta è qui: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/fine-del-matrimonio-sussiste-ancora-il-tenore-di-vita/.
Adesso l'approfondimento tocca un altro aspetto molto, molto delicato: l'addebito della separazione per tradimento.
Giurisprudenza consolidata ritiene che per esserci il tradimento, causa quindi dell'addebito della separazione, esso deve essere non solo consumato e provato ma avvenuto almeno nel luogo in cui i coniugi risiedono.
Tuttavia di recente va formandosi un altro filone giurisprudenziale che starebbe spazzando via questa idea.
L'espressione è la sentenza n. 1136/2020 della Corte di Cassazione la quale è in stretta correlazione con altre pronunce della Suprema Corte: la relazione di un coniuge con estranei rende addebitale la separazione quando, alla luce dei modi con cui è coltivata la relazione e del contesto nel quale i coniugi hanno vissuto e vivono, dà modo tanto all'altro coniuge quanto a terzi di avere plausibili sospetti sull'infedeltà.
Cosa significa tutto questo?
Che potrebbe anche non esserci stato un tradimento consumato ma il solo fatto di aver generato nel coniuge e nei terzi sospetti concreti sull'adulterio sarebbe sufficiente all'addebito della separazione visto che tutto ciò avrebbe comportato lesione all'onore e alla dignità dell'altro coniuge.
Secondo gli Ermellini non sarebbe più necessario provare che il tradimento ci sia stato bensì dimostrare che ci sia il dubbio, più che ragionevole, che la relazione extraconiugale ci sia e che ciò sia il pensiero anche dei terzi tanto da aver provocato l'offesa all'onore del coniuge.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
In questa rubrica settimanale un aspetto è già stato affrontato ovvero quello relativo all'obbligo del mantenimento e alla sua quantificazione. E' ancora valido il criterio del tenore di vita sul punto? La risposta è qui: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/fine-del-matrimonio-sussiste-ancora-il-tenore-di-vita/.
Adesso l'approfondimento tocca un altro aspetto molto, molto delicato: l'addebito della separazione per tradimento.
Giurisprudenza consolidata ritiene che per esserci il tradimento, causa quindi dell'addebito della separazione, esso deve essere non solo consumato e provato ma avvenuto almeno nel luogo in cui i coniugi risiedono.
Tuttavia di recente va formandosi un altro filone giurisprudenziale che starebbe spazzando via questa idea.
L'espressione è la sentenza n. 1136/2020 della Corte di Cassazione la quale è in stretta correlazione con altre pronunce della Suprema Corte: la relazione di un coniuge con estranei rende addebitale la separazione quando, alla luce dei modi con cui è coltivata la relazione e del contesto nel quale i coniugi hanno vissuto e vivono, dà modo tanto all'altro coniuge quanto a terzi di avere plausibili sospetti sull'infedeltà.
Cosa significa tutto questo?
Che potrebbe anche non esserci stato un tradimento consumato ma il solo fatto di aver generato nel coniuge e nei terzi sospetti concreti sull'adulterio sarebbe sufficiente all'addebito della separazione visto che tutto ciò avrebbe comportato lesione all'onore e alla dignità dell'altro coniuge.
Secondo gli Ermellini non sarebbe più necessario provare che il tradimento ci sia stato bensì dimostrare che ci sia il dubbio, più che ragionevole, che la relazione extraconiugale ci sia e che ciò sia il pensiero anche dei terzi tanto da aver provocato l'offesa all'onore del coniuge.
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