"Furbo"... chi Legge!
Quando si configura il reato di diffamazione?
I presupposti e come agire per la difesa
lunedì 7 settembre 2020
Quando si configurerebbe il reato di diffamazione?
E' l'articolo 595, comma I, del codice penale a sancire che "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro".
indispensabile, quindi, è che prima di tutto è necessario la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l'offesa e che l'agente abbia posto in essere la propria condotta comunicando con almeno due persone.
Inoltre, l'oggetto della comunicazione deve essere lesivo la reputazione della persona offesa.
La norma in esame poi approfondisce gli aspetti.
L'articolo 595, comma II, del codice penale dispone che "Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065" mentre il comma III dispone che "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516".
La tutela della persona offesa inizia con il deposito di sua querela.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
E' l'articolo 595, comma I, del codice penale a sancire che "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro".
indispensabile, quindi, è che prima di tutto è necessario la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l'offesa e che l'agente abbia posto in essere la propria condotta comunicando con almeno due persone.
Inoltre, l'oggetto della comunicazione deve essere lesivo la reputazione della persona offesa.
La norma in esame poi approfondisce gli aspetti.
L'articolo 595, comma II, del codice penale dispone che "Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065" mentre il comma III dispone che "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516".
La tutela della persona offesa inizia con il deposito di sua querela.
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