"Furbo"... chi Legge!
Quando è possibile dichiarare nullo un contratto?
L'analisi dell'articolo 1418 del codice civile
martedì 8 marzo 2022
E' possibile dichiarare nullo un contratto?
Si, è possibile purchè ricorra una delle condizioni disposte dall'articolo 1418 del codice civile.
Il comma I dispone che: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente", dove per nome imperative sono da intendersi tutte quelle che non possono essere derogate dalla volontà delle parti. Una condotta contraria a tali norme comporta ipso iure l'illiceità del negozio giuridico.
Il comma II, invece, dispone che: "Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346".
I requisiti ex art. 1325 attengono agli elementi costitutivi del contratto e cioè: l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma.
Invece l'illiceità dei motivi, ex art. 1345 c.c., attiene alla circostanza per cui "Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe" mentre ex art. 1346 "L'oggetto del contratto(1) deve essere possibile(2), lecito(3), determinato o determinabile".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Si, è possibile purchè ricorra una delle condizioni disposte dall'articolo 1418 del codice civile.
Il comma I dispone che: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente", dove per nome imperative sono da intendersi tutte quelle che non possono essere derogate dalla volontà delle parti. Una condotta contraria a tali norme comporta ipso iure l'illiceità del negozio giuridico.
Il comma II, invece, dispone che: "Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346".
I requisiti ex art. 1325 attengono agli elementi costitutivi del contratto e cioè: l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma.
Invece l'illiceità dei motivi, ex art. 1345 c.c., attiene alla circostanza per cui "Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe" mentre ex art. 1346 "L'oggetto del contratto(1) deve essere possibile(2), lecito(3), determinato o determinabile".
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