"Furbo"... chi Legge!
Videosorveglianza nei condomini: che dispone la legge?
Cosa può essere ripreso in un condominio? E come?
lunedì 5 novembre 2018
19.15
L'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno di un condominio è tema di stretta attualità.
Ragioni di sicurezza sono prevalentemente alla base della decisione di sistemare strumentazioni in grado di avere un occhio perennemente attento su quanto accade.
Ma cosa dice la legge?
E' opportuno prendere in esame l'articolo 1122 TER del codice civile: «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Si tratta di una norma introdotta solo nel 2012 a dimostrazione di come lo stesso legislatore abbia avvertito la necessità di disciplinare la materia in tempi a noi piuttosto vicini.
Ebbene il primo dato da cui si può partire è quello circa l'approvazione dei lavori che consentono l'installazione: essi, infatti, devono essere deliberati dall'assemblea condominiale «con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio», ex articolo 1136, secondo comma, codice civile.
Inoltre, sempre secondo l'articolo 1122 TER del codice civile, possono essere riprese solamente le parti comuni dell'edificio.
Ma attenzione ad alcuni aspetti: si può riprendere l'androne del portone o il vialetto di ingresso o tutto il pianerottolo esponendo un avviso affinchè tutti sappiano della presenza del sistema di videosorveglianza.
Invece se l'installazione è opera di un solo condomino, egli potrà riprendere esclusivamente la porta d'accesso alla propria abitazione oppure al suo garage.
A tutto questo sono da aggiungere altre cose: il sistema di videosorveglianza comporta degli obblighi per il condominio nel rispetto della privacy motivo per cui la sua attivazione deve rispondere a principi come liceità, finalità, necessità e proporzionalità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Ragioni di sicurezza sono prevalentemente alla base della decisione di sistemare strumentazioni in grado di avere un occhio perennemente attento su quanto accade.
Ma cosa dice la legge?
E' opportuno prendere in esame l'articolo 1122 TER del codice civile: «Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136».
Si tratta di una norma introdotta solo nel 2012 a dimostrazione di come lo stesso legislatore abbia avvertito la necessità di disciplinare la materia in tempi a noi piuttosto vicini.
Ebbene il primo dato da cui si può partire è quello circa l'approvazione dei lavori che consentono l'installazione: essi, infatti, devono essere deliberati dall'assemblea condominiale «con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio», ex articolo 1136, secondo comma, codice civile.
Inoltre, sempre secondo l'articolo 1122 TER del codice civile, possono essere riprese solamente le parti comuni dell'edificio.
Ma attenzione ad alcuni aspetti: si può riprendere l'androne del portone o il vialetto di ingresso o tutto il pianerottolo esponendo un avviso affinchè tutti sappiano della presenza del sistema di videosorveglianza.
Invece se l'installazione è opera di un solo condomino, egli potrà riprendere esclusivamente la porta d'accesso alla propria abitazione oppure al suo garage.
A tutto questo sono da aggiungere altre cose: il sistema di videosorveglianza comporta degli obblighi per il condominio nel rispetto della privacy motivo per cui la sua attivazione deve rispondere a principi come liceità, finalità, necessità e proporzionalità.
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