Un giudice
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"Furbo"... chi Legge!

Pignoramento di una quota di un bene: che succede?

Cosa dispone la legge in questi casi? Che tutela per i comproprietari?

In caso di più soggetti proprietari dello stesso bene è possibile il pignoramento della quota di proprietà di uno solo nel caso di debiti di quest'ultimo?

La risposta è sì.
Il motivo? Il debitore risponde con tutto il proprio patrimonio.

Ma come possono tutelarsi gli altri proprietari che, invece, sono estranei al pignoramento poichè privi di debiti?
Bisogna prendere in esame gli articoli 599 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 599, comma secondo, del codice di procedura civile, dispone che "in tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice".

Cosa devono fare i comproprietari una volta ricevuto questo avviso?
Costituirsi nel giudizio, per mezzo di un difensore. Infatti, l'articolo 600 del codice di procedura civile sancisce che "Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede quando è possibile alla separazione della quota in natura spettante al debitore". E' opportuno però specificare che la separazione della quota in natura, seppure via principalmente da seguire ex lege, è quella difficilmente realizzabile.
Per cui, prosegue l'articolo in esame, "se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa".
Ancora: una volta avvenuta la divisione, previa sospensione del procedimento esecutivo, l'esecuzione avverrà sempre sulla quota del proprietario (ormai ex) debitore.
Tuttavia è il giudice a decidere dal momento che può disporre la vendita della quota se "ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa", ex articolo 600, comma secondo, del codice di procedura civile.

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