"Furbo"... chi Legge!
Genitore disoccupato: è possibile non mantenere i figli?
L'obbligo permane. La disoccupazione non è causa di giustificazione
lunedì 17 febbraio 2020
Il genitore disoccupato non può sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli.
E' sufficiente tale affermazione per dare già una risposta alla domanda lanciata nel titolo dell'approfondimento odierno.
Tanto la legge quanto la giurisprudenza non ammettono deroghe in materia.
Il codice civile dispone l'obbligo al mantenimento per il genitore non convivente con la prole; la giurisprudenza ormai consolidata ( Corte di Cassazione sent. n. 5652/2016; Corte di Cassazione sent. n. 15481/2002) riferisce anche che l'obbligo è nascente dal solo fatto di averla concepita, a prescindere da qualsivoglia domanda dell'altro genitore o decisione del giudice a riguardo.
Lo stato di inoccupazione e/o disoccupazione non può essere causa di giustificazione per non provvedere a tale obbligo: la Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 39411/2017, non ammette deroghe, continuando sul filone giurisprudenziale culminato con la sentenza n. 6197/2005 con la quale gli Ermellini enunciano pure che la precarietà lavorativa non può essere tenuta in considerazione ai fini dell'esonero del genitore dal mantenere il figlio o i figli, non avendo rilievo che essa possa essere dipendente dalla volontà di terzi, men che meno dalla stessa volontà del genitore senza lavoro.
In sostanza, secondo la giurisprudenza, il genitore deve cercare in ogni modo lavoro e occupazione per sostenere la prole e, qualora non lo trovi, comunque deve provvedervi perchè non sono contemplati inadempimenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
E' sufficiente tale affermazione per dare già una risposta alla domanda lanciata nel titolo dell'approfondimento odierno.
Tanto la legge quanto la giurisprudenza non ammettono deroghe in materia.
Il codice civile dispone l'obbligo al mantenimento per il genitore non convivente con la prole; la giurisprudenza ormai consolidata ( Corte di Cassazione sent. n. 5652/2016; Corte di Cassazione sent. n. 15481/2002) riferisce anche che l'obbligo è nascente dal solo fatto di averla concepita, a prescindere da qualsivoglia domanda dell'altro genitore o decisione del giudice a riguardo.
Lo stato di inoccupazione e/o disoccupazione non può essere causa di giustificazione per non provvedere a tale obbligo: la Suprema Corte, attraverso la sentenza n. 39411/2017, non ammette deroghe, continuando sul filone giurisprudenziale culminato con la sentenza n. 6197/2005 con la quale gli Ermellini enunciano pure che la precarietà lavorativa non può essere tenuta in considerazione ai fini dell'esonero del genitore dal mantenere il figlio o i figli, non avendo rilievo che essa possa essere dipendente dalla volontà di terzi, men che meno dalla stessa volontà del genitore senza lavoro.
In sostanza, secondo la giurisprudenza, il genitore deve cercare in ogni modo lavoro e occupazione per sostenere la prole e, qualora non lo trovi, comunque deve provvedervi perchè non sono contemplati inadempimenti.
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