"Furbo"... chi Legge!
Multe e tributi non pagati al Comune, a Molfetta c'è il Regolamento che azzera le sanzioni
Novità normativa approvata dal Consiglio Comunale
lunedì 29 luglio 2019
Si chiama "Nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento" ed è la novità normativa per eccellenza degli ultimi mesi a Molfetta dove il testo è stato approvato nel corso della seduta del 14 giugno dal Consiglio Comunale.
Ma di cosa si tratta?
Si tratta di una procedura che consente di risolvere una controversia tra il cittadino e il Comune di Molfetta che vanta un credito, dunque una somma dovuta dal contribuente e non pagata, nonostante già destinatario senza possibilità di confutazione del provvedimento che dispone e lo obbliga al pagamento.
Ma andiamo in ordine.
L'articolo 1 sancisce che è possibile ricorrere a questo Regolamento solo per "entrate comunali, anche tributarie" notificate dal 2000 al 2017.
L'articolo 2, invece, dispone che "i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute" mentre per "le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora".
La procedura è altrettanto dettagliata e prevede il deposito di una istanza da parte del debitore, istruita poi dal Comune che ha 30 giorni di tempo per accoglierla o meno.
PER MAGGIORI INFORAMZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Ma di cosa si tratta?
Si tratta di una procedura che consente di risolvere una controversia tra il cittadino e il Comune di Molfetta che vanta un credito, dunque una somma dovuta dal contribuente e non pagata, nonostante già destinatario senza possibilità di confutazione del provvedimento che dispone e lo obbliga al pagamento.
Ma andiamo in ordine.
L'articolo 1 sancisce che è possibile ricorrere a questo Regolamento solo per "entrate comunali, anche tributarie" notificate dal 2000 al 2017.
L'articolo 2, invece, dispone che "i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute" mentre per "le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora".
La procedura è altrettanto dettagliata e prevede il deposito di una istanza da parte del debitore, istruita poi dal Comune che ha 30 giorni di tempo per accoglierla o meno.
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