"Furbo"... chi Legge!
Multe, che accade se non si trasmettono i dati del conducente del mezzo?
Cosa dispone l'articolo 126 bis del Codice della Strada
giovedì 12 settembre 2019
Spesso, oltre alla sanzione pecuniaria per non aver rispettato una norma del Codice della Strada, ci si imbatte anche nella decurtazione dei punti dalla patente.
A ciò si aggiungono una serie di obblighi, bene elencati nel "foglio" che viene notificato.
A tal proposito è possibile fare un pò di chiarezza prendendo in esame l'articolo 126 bis del Codice della Strada.
Prima di tutto "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi", sancisce la norma.
La norma, tuttavia, continua ancora più nel dettaglio: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede".
Che succede se si viene meno a tale obbligo?
La risposta giunge ancora dall'articolo 126 bis del Codice della Strada il quale dispone che: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
A ciò si aggiungono una serie di obblighi, bene elencati nel "foglio" che viene notificato.
A tal proposito è possibile fare un pò di chiarezza prendendo in esame l'articolo 126 bis del Codice della Strada.
Prima di tutto "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi", sancisce la norma.
La norma, tuttavia, continua ancora più nel dettaglio: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede".
Che succede se si viene meno a tale obbligo?
La risposta giunge ancora dall'articolo 126 bis del Codice della Strada il quale dispone che: "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168".
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