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"Furbo"... chi Legge!

I genitori si lasciano, quali provvedimenti per i figli?

Dall'affidamento alle spese passando per l'esercizio della responsabilità genitoriale

Il diritto di famiglia è sfera abbastanza corposa e variegata che porta con sè implicazioni, nella pratica quotidiana, che per ovvie ragioni non ci sono quando si affrontano altre materie.

Tuttavia, con l'approfondimento odierno cercheremo di capirne di più riguardo ai provvedimenti sui figli in caso di separazione o divorzio oppure di conclusione di un rapporto mai ratificato dal vincolo del matrimonio.

Si parta da una regola fondamentale: in Italia, ormai, non è più possibile fare distinzioni tra figli nati in costanza di matrimonio (un tempo chiamati figli legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (un tempo chiamati figli naturali); la prole ha i medesimi diritti tanto che sia stata concepita da un uomo e una donna sposati tanto che sia stata concepita da un uomo e una donna non sposati.

Che cosa succede nel caso in cui la relazione tra gli adulti si conclude?
Per quanto attiene ai figli la norma di riferimento è l'articolo 337 ter del codice civile.

1) RAPPORTO GENITORE-FIGLIO
"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
E' questo quanto disposto dalla norma in chiara continuazione con l'articolo 30 della Costituzione che annovera tra i diritti e doveri di un genitore il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.
Come si realizza tutto questo?
Ricorrendo al giudice è quest'ultimo ad adottare i provvedimenti "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" del figlio, dice la norma in esame. Sicchè, premesso che l'affidamento è quasi sempre congiunto, è il giudice per esempio a stabilire la collocazione prevalente della prole oppure i tempi e le modalità della presenza dell'altro genitore nella sua vita, tenendo conto anche di accordi già intervenuti tra gli adulti.

A tal proposito la norma è chiara anche sull'esercizio della responsabilità genitoriale: essa deve essere esercitata da entrambi i genitori a cui spettano, congiuntamente, le decisioni di maggiore interesse. In particolare tutto ciò che concerne "istruzione, salute, scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

2) IL MANTENIMENTO
L'articolo 337 ter dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
Altresì la norma individua gli aspetti di cui il giudice deve tenere conto nel caso stabilisca che sia necessario corrispondere da parte di un genitore un assegno: "attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore" sono i parametri di riferimento che obbligatoriamente il giudice deve tenere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

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