"Furbo"... chi Legge!
Lo stalking e gli atti persecutori
Le norme del codice e l'articolo 612 bis
martedì 23 novembre 2021
L'inglese, si sa, ha la capacità di sintesi che la lingua italiana non ha ma con un solo termine, "stalking" è entrato prepotentemente nel gergo comune.
Con la denominazione di "stalking" in breve si fa riferimento a quell'insieme di atteggiamenti perpetrati da un individuo verso un altro come minacce, pedinamenti, comportamenti ossessivi che di fatto alterano il benessere psico-fisico di cui ne è destinatario, senza volerlo. Anzi.
"Atti persecutori" dice la legge italiana.
La norma di riferimento è l'articolo 612 bis del codice penale.
A meno che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma stabilisce che "è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Ancora: "La pena - prosegue l'articolo 612 bis, comma II, c.p. - è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici" mentre "è aumentata - ex art. 612 bis, comma III, c.p. - fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata".
Come tutelarsi?
Attraverso una querela da parte della persona che subisce tali comportamenti. La querela deve essere proposta entro sei mesi da quando ciò è accaduto e non potrà essere rimessa se non in sede processuale ma resta comunque irrevocabile "se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma".
"Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Con la denominazione di "stalking" in breve si fa riferimento a quell'insieme di atteggiamenti perpetrati da un individuo verso un altro come minacce, pedinamenti, comportamenti ossessivi che di fatto alterano il benessere psico-fisico di cui ne è destinatario, senza volerlo. Anzi.
"Atti persecutori" dice la legge italiana.
La norma di riferimento è l'articolo 612 bis del codice penale.
A meno che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma stabilisce che "è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Ancora: "La pena - prosegue l'articolo 612 bis, comma II, c.p. - è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici" mentre "è aumentata - ex art. 612 bis, comma III, c.p. - fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata".
Come tutelarsi?
Attraverso una querela da parte della persona che subisce tali comportamenti. La querela deve essere proposta entro sei mesi da quando ciò è accaduto e non potrà essere rimessa se non in sede processuale ma resta comunque irrevocabile "se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma".
"Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità".
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