"Furbo"... chi Legge!
"Liquidazione": spetta sempre al lavoratore? Ed entro quando?
Le condizioni per ottenere il trattamento di fine rapporto lavorativo
lunedì 24 febbraio 2020
La "liquidazione", giuridicamente nota come trattamento di fine rapporto lavorativo, spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla cause della fine del rapporto li lavoro.
Ovvero: che il lavoratore si sia dimesso o che il lavoratore sia stato licenziato avrà comunque diritto a ricevere il TFR e questo perchè, in pratica, la "liquidazione" altro non è se non
una parte della retribuzione il cui pagamento viene trattenuto mensilmente dal datore di lavoro per essere poi effettuato a conclusione del rapporto di lavoro.
Ecco perchè il datore di lavoro non può procrastinare il versamento della "liquidazione" nè rifiutarsi di farlo: il TFR, infatti, va versato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro o comunque nel termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato alla sua assunzione. A tal proposito, poi, va anche aggiunto che qualora nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non è specificato alcun termine per il pagamento del TFR, il lavoratore può esigere la liquidazione della somma immediatamente.
Ovviamente tali considerazioni sono valide a condizione che il lavoratore non abbia chiesto un anticipo della liquidazione del trattamento di fine rapporto oppure non abbia preferito l'accantonamento delle somme in qualche fondo pensionistico estraneo al datore di lavoro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Ovvero: che il lavoratore si sia dimesso o che il lavoratore sia stato licenziato avrà comunque diritto a ricevere il TFR e questo perchè, in pratica, la "liquidazione" altro non è se non
una parte della retribuzione il cui pagamento viene trattenuto mensilmente dal datore di lavoro per essere poi effettuato a conclusione del rapporto di lavoro.
Ecco perchè il datore di lavoro non può procrastinare il versamento della "liquidazione" nè rifiutarsi di farlo: il TFR, infatti, va versato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro o comunque nel termine stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato alla sua assunzione. A tal proposito, poi, va anche aggiunto che qualora nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non è specificato alcun termine per il pagamento del TFR, il lavoratore può esigere la liquidazione della somma immediatamente.
Ovviamente tali considerazioni sono valide a condizione che il lavoratore non abbia chiesto un anticipo della liquidazione del trattamento di fine rapporto oppure non abbia preferito l'accantonamento delle somme in qualche fondo pensionistico estraneo al datore di lavoro.
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