"Furbo"... chi Legge!
Le spese urgenti nel condominio
L'ordinanza n. 16341/2020 della Corte di Cassazione
lunedì 24 agosto 2020
C'è una spesa urgente da sostenere nel condominio, così urgente che non si ha il tempo di avvisare gli altri condomini nè l'amministratore.
Come procedere?
Le spiegazioni arrivano dall'ordinanza n. 16341/2020 della Corte di Cassazione.
Ebbene il collegamento è con l'articolo 1134 del codice civile secondo cui "ll condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente" ovvero "la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere al riguardo", si legge nell'ordinanza della Suprema Corte.
L'onere di dimostrare quanto sopra spetta al condomino che non solo ha agito senza interpellare gli altri (ciò vale anche quando il condominio è formato da sole due unità) ma anche senza interpellare l'amministratore e che poi agisce per ottenere il rimborso di quanto sostenuto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Come procedere?
Le spiegazioni arrivano dall'ordinanza n. 16341/2020 della Corte di Cassazione.
Ebbene il collegamento è con l'articolo 1134 del codice civile secondo cui "ll condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente" ovvero "la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere al riguardo", si legge nell'ordinanza della Suprema Corte.
L'onere di dimostrare quanto sopra spetta al condomino che non solo ha agito senza interpellare gli altri (ciò vale anche quando il condominio è formato da sole due unità) ma anche senza interpellare l'amministratore e che poi agisce per ottenere il rimborso di quanto sostenuto.
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