"Furbo"... chi Legge!
Lavoro: le sanzioni disciplinari. Le tutele per datore e dipendente
Oltre il licenziamento: l'ammonizione, la multa, la sospensione e il trasferimento
lunedì 14 dicembre 2020
Il licenziamento, inteso come sanzione al lavoratore dipendente che contravviene a una disposizione, è da intendersi come una "extrema ratio", ovvero come lo strumento sanzionatorio a cui fare riferimento per ultimo: o perchè, cioè, l'infrazione rientra in quelle che per legge prevedono il licenziamento tanto è grave oppure perchè, al contrario, l'infrazione c'è ma non è tale da far interrompere il rapporto di lavoro.
Detto ciò, nei confronti del lavoratore inadempiente possono essere disposte un'altra serie di sanzioni disciplinari.
Si parta dal rimprovero verbale quando la violazione è lieve: si tratta dell'unica sanzione disciplinare per la quale non c'è una procedura da seguire ex lege. In sostanza è sufficiente la più classica delle sgridate.
Discorso diverso, invece, va fatto per quanto riguarda le altre tipologie di sanzioni.
Esse sono: l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione oppure il trasferimento.
Per tali sanzioni la legge prescrive una procedura che il datore di lavoro è obbligato a seguire, pena l'eccezione di di nullità da parte del lavoratore.
Tale procedura prevede che la comunicazione della sanzione al lavoratore avvenga per iscritto. Inoltre, tale comunicazione deve indicare con esattezza le condotte contestate le quali devono essere state poste in essere in tempi anche abbastanza recenti.
Al lavoratore la legge concede cinque giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta, per chiedere di essere ascoltato dal datore di lavoro e contestare quanto da lui sostenuto.
Sull'obbligo del datore di lavoro di ascoltare il lavoratore: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/il-procedimento-disciplinare-e-l-audizione-del-lavoratore/.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Detto ciò, nei confronti del lavoratore inadempiente possono essere disposte un'altra serie di sanzioni disciplinari.
Si parta dal rimprovero verbale quando la violazione è lieve: si tratta dell'unica sanzione disciplinare per la quale non c'è una procedura da seguire ex lege. In sostanza è sufficiente la più classica delle sgridate.
Discorso diverso, invece, va fatto per quanto riguarda le altre tipologie di sanzioni.
Esse sono: l'ammonizione scritta, la multa, la sospensione oppure il trasferimento.
Per tali sanzioni la legge prescrive una procedura che il datore di lavoro è obbligato a seguire, pena l'eccezione di di nullità da parte del lavoratore.
Tale procedura prevede che la comunicazione della sanzione al lavoratore avvenga per iscritto. Inoltre, tale comunicazione deve indicare con esattezza le condotte contestate le quali devono essere state poste in essere in tempi anche abbastanza recenti.
Al lavoratore la legge concede cinque giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta, per chiedere di essere ascoltato dal datore di lavoro e contestare quanto da lui sostenuto.
Sull'obbligo del datore di lavoro di ascoltare il lavoratore: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/il-procedimento-disciplinare-e-l-audizione-del-lavoratore/.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino