"Furbo"... chi Legge!
La sublocazione: quando è possibile?
La differenza con la cessione del contratto
lunedì 31 agosto 2020
La sublocazione: che cosa è? Quando e come è possibile?
A queste domande cercheremo di dare risposta nell'approfondimento odierno.
Partiamo, tuttavia, dal cercare di capire di cosa si tratta.
La sublocazione si configura quando il conduttore di un immobile (nel gergo comune "l'affittuario") a sua volta loca a un altro soggetto questo immobile. Attenzione, però: nei confronti del proprietario dell'immobile, nonchè locatore originario, è sempre "l'affittuario" a restare obbligato.
La norma di riferimento è prima di tutto l'articolo 1594 del codice civile.
"Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore".
Due gli aspetti che emergono.
Il primo: è indispensabile che nel contratto di locazione tra il proprietario dell'immobile e il conduttore che poi va a sublocare l'immobile ci sia scritto che la sublocazione è concessa.
Il secondo: la sublocazione è giuridicamente diversa e distinta dalla cessione del contratto che si configura allorquando il conduttore cede appunto la propria posizione a un terzo che ne assume tutti gli oneri e onori.
Tale norma codicistica è da mettere in relazione con l'articolo 2 della L. 392/1978.
Al comma I, esso dispone che "Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore" mentre al comma II esso dispone che "Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
A queste domande cercheremo di dare risposta nell'approfondimento odierno.
Partiamo, tuttavia, dal cercare di capire di cosa si tratta.
La sublocazione si configura quando il conduttore di un immobile (nel gergo comune "l'affittuario") a sua volta loca a un altro soggetto questo immobile. Attenzione, però: nei confronti del proprietario dell'immobile, nonchè locatore originario, è sempre "l'affittuario" a restare obbligato.
La norma di riferimento è prima di tutto l'articolo 1594 del codice civile.
"Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore".
Due gli aspetti che emergono.
Il primo: è indispensabile che nel contratto di locazione tra il proprietario dell'immobile e il conduttore che poi va a sublocare l'immobile ci sia scritto che la sublocazione è concessa.
Il secondo: la sublocazione è giuridicamente diversa e distinta dalla cessione del contratto che si configura allorquando il conduttore cede appunto la propria posizione a un terzo che ne assume tutti gli oneri e onori.
Tale norma codicistica è da mettere in relazione con l'articolo 2 della L. 392/1978.
Al comma I, esso dispone che "Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore" mentre al comma II esso dispone che "Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati".
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