"Furbo"... chi Legge!
La "liquidazione" anche al coniuge in caso di divorzio
I presupposti di legge e l'ammontare della somma spettante
lunedì 8 febbraio 2021
06.00
Il coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota della "liquidazione" ovvero del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro percepito dall'altro coniuge?
La risposta per le legge è si, seppure a condizione che ci siano determinati presupposti.
La norma da prendere in esame è l'articolo 12 bis della L. n. 898/1970.
Essa, al primo comma, stabilisce che "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza": la norma in esame, cioè, stabilisce quali sono i presupposti affinchè tale domanda possa essere formulata ovvero non avere contratto un nuovo matrimonio e/o percepire un assegno divorzile. Questo ultimo aspetto è fondamentale poichè la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui nel caso non sia stato riconosciuto un assegno divorzile non è possibile nemmeno rivendicare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della quota a titolo di TFR con ordinanza n. 12056 del 22 giugno 2020.
Il secondo comma, invece, dispone circa la quantificazione della somma spettante: "Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio" in cui vanno compresi anche quelli della separazione la quale, lo ricordiamo, pone in "stand by" il vincolo matrimoniale poichè solo con il divorzio vi è la cessazione di ogni effetto civile derivante dal rapporto di coniugio tra le parti.
Fondamentale, tuttavia, è il momento in cui il TFR viene a maturare.
Infatti, affinché la richiesta del coniuge di corresponsione della quota spettante sia giuridicamente fondata, è indispensabile che il TFR sia maturato contestualmente all'introduzione del giudizio di divorzio oppure dopo l'avvio, ammesso che ci siano gli ulteriori presupposti detti sopra.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
La risposta per le legge è si, seppure a condizione che ci siano determinati presupposti.
La norma da prendere in esame è l'articolo 12 bis della L. n. 898/1970.
Essa, al primo comma, stabilisce che "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza": la norma in esame, cioè, stabilisce quali sono i presupposti affinchè tale domanda possa essere formulata ovvero non avere contratto un nuovo matrimonio e/o percepire un assegno divorzile. Questo ultimo aspetto è fondamentale poichè la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui nel caso non sia stato riconosciuto un assegno divorzile non è possibile nemmeno rivendicare il riconoscimento del diritto alla corresponsione della quota a titolo di TFR con ordinanza n. 12056 del 22 giugno 2020.
Il secondo comma, invece, dispone circa la quantificazione della somma spettante: "Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio" in cui vanno compresi anche quelli della separazione la quale, lo ricordiamo, pone in "stand by" il vincolo matrimoniale poichè solo con il divorzio vi è la cessazione di ogni effetto civile derivante dal rapporto di coniugio tra le parti.
Fondamentale, tuttavia, è il momento in cui il TFR viene a maturare.
Infatti, affinché la richiesta del coniuge di corresponsione della quota spettante sia giuridicamente fondata, è indispensabile che il TFR sia maturato contestualmente all'introduzione del giudizio di divorzio oppure dopo l'avvio, ammesso che ci siano gli ulteriori presupposti detti sopra.
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