"Furbo"... chi Legge!
La famiglia di fatto e i contratti di convivenza
Le tutele di una coppia convivente ma non sposata: la Legge 76 del 20 maggio 2016
lunedì 9 marzo 2020
Nel corso di questa rubrica si sono trattati giuridicamente diversi aspetti del matrimonio.
Eppure sono tante le coppie che condividono "mensa e letto" senza il vincolo della coniugio.
Dunque: la legge prevede delle tutele per le coppie conviventi ma senza fede al dito?
La risposta è sì ed è tale solo dal 2016 quando è entrata in vigore la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 la quale pone in essere proprio la regolamentazione di questa fattispecie che nella prassi, secondo i dati, è molto più comune di quanto si possa credere.
Partiamo da alcuni concetti chiave.
Chi sono i conviventi?
La legge 76/2016 sancisce che essi sono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o da adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
Come si accerta la convivenza?
Sempre la legge 76/2016 fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa dalla coppia.
Quali sono i diritti dei conviventi?
I medesimi di un marito o di una moglie tanto da poter decidere di farsi rappresentare dal proprio compagno o dalla propria compagna nel caso di malattie qualora occorra prendere decisioni cruciali come la donazione degli organi.
Ma c'è anche altro.
In particolare nel caso di morte del convivente proprietario dell'immobile adibito a residenza, il convivente superstite ha diritto di abitarci per due anni o per un periodo pari alla convivenza se quest'ultima è durata più di due anni o comunque non oltre i cinque anni dalla morte del compagno o della compagna.
Tale diritto viene meno se il convivente superstite non abita più nell'immobile, contrae matrimonio o si unisce civilmente a persona dello stesso stesso oppure inizia una nuova unione di fatto.
Come nel matrimonio, però, ci sono aspetti legati al regime patrimoniale che non possono passare in secondo piano ed ecco allora la regolamentazione attraverso "il contratto di convivenza".
Il presupposto da cui partire è che ogni coppia può decidere di regolamentare questo aspetto come meglio crede, del tutto volontariamente. Ma è altrettanto vero che la Legge 76/2016 mette a disposizione questo strumento normativo che in pochi conoscono.
Quali sono i requisiti del contratto di convivenza?
La forma scritta e la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Qual è il contenuto del contratto di convivenza?
Esso deve riguardare le modalità di contribuzione alla vita comune di ciascun membro della coppia e la scelta del regime della comunione dei beni, regime che può essere modificato in ogni momento attraverso un nuovo contratto.
E' possibile risolvere il contratto di convivenza?
Si per mezzo di accordo tra le parti oppure per risoluzione unilaterale .
Il contratto di convivenza si intende risolto anche in caso di matrimonio o di un'unione civile o di morte di uno dei conviventi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Eppure sono tante le coppie che condividono "mensa e letto" senza il vincolo della coniugio.
Dunque: la legge prevede delle tutele per le coppie conviventi ma senza fede al dito?
La risposta è sì ed è tale solo dal 2016 quando è entrata in vigore la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 la quale pone in essere proprio la regolamentazione di questa fattispecie che nella prassi, secondo i dati, è molto più comune di quanto si possa credere.
Partiamo da alcuni concetti chiave.
Chi sono i conviventi?
La legge 76/2016 sancisce che essi sono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o da adozione, da matrimonio o da un'unione civile".
Come si accerta la convivenza?
Sempre la legge 76/2016 fa riferimento alla dichiarazione anagrafica resa dalla coppia.
Quali sono i diritti dei conviventi?
I medesimi di un marito o di una moglie tanto da poter decidere di farsi rappresentare dal proprio compagno o dalla propria compagna nel caso di malattie qualora occorra prendere decisioni cruciali come la donazione degli organi.
Ma c'è anche altro.
In particolare nel caso di morte del convivente proprietario dell'immobile adibito a residenza, il convivente superstite ha diritto di abitarci per due anni o per un periodo pari alla convivenza se quest'ultima è durata più di due anni o comunque non oltre i cinque anni dalla morte del compagno o della compagna.
Tale diritto viene meno se il convivente superstite non abita più nell'immobile, contrae matrimonio o si unisce civilmente a persona dello stesso stesso oppure inizia una nuova unione di fatto.
Come nel matrimonio, però, ci sono aspetti legati al regime patrimoniale che non possono passare in secondo piano ed ecco allora la regolamentazione attraverso "il contratto di convivenza".
Il presupposto da cui partire è che ogni coppia può decidere di regolamentare questo aspetto come meglio crede, del tutto volontariamente. Ma è altrettanto vero che la Legge 76/2016 mette a disposizione questo strumento normativo che in pochi conoscono.
Quali sono i requisiti del contratto di convivenza?
La forma scritta e la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Qual è il contenuto del contratto di convivenza?
Esso deve riguardare le modalità di contribuzione alla vita comune di ciascun membro della coppia e la scelta del regime della comunione dei beni, regime che può essere modificato in ogni momento attraverso un nuovo contratto.
E' possibile risolvere il contratto di convivenza?
Si per mezzo di accordo tra le parti oppure per risoluzione unilaterale .
Il contratto di convivenza si intende risolto anche in caso di matrimonio o di un'unione civile o di morte di uno dei conviventi.
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