"Furbo"... chi Legge!
L'amministratore di condominio può dimettersi?
L'analisi di cosa può accadere
lunedì 29 novembre 2021
L'amministratore di condominio può dimettersi?
La risposta è affermativa.
L'amministratore, infatti, può dimettersi dal proprio incarico tanto che si tratti di una figura interna allo stesso condominio quanto se si tratti di una figura esterna.
L'amministratore può decidere di farlo in qualsiasi momento del proprio mandato, parola non usata a caso visto che la disciplina su questa fattispecie, su questo accadimento, è proprio quella che regola il rapporto tra mandate e mandatario ex articolo 1703 e seguenti del codice civile.
La condizione, tuttavia, essenziale è che nel farlo non arrechi danni al condominio che dovrà continuare ad amministrare nell'ordinario fino alla nomina del nuovo amministratore con conseguente passaggio e consegna di ogni documentazione che non potrà trattenere nemmeno in caso di credito vantato nei confronti di chi gli aveva in precedenza conferito l'incarico.
Come può, allora, l'amministratore procedere alle dimissioni?
A voce, in assemblea, o per iscritto con una lettera raccomandata inviata a ogni condomino con ricevuta di ritorno per sincerarsi che tutti ne abbiano avuto copia.
Tuttavia è preferibile procedere così: dimettersi per iscritto, mandando a tutti la comunicazione nelle modalità predette.
Dunque, convocare l'assemblea su cui è necessario soffermarsi: in prima battuta serve specificare che l'assemblea avente all'ordine del giorno la discussione sulle dimissioni dell'amministratore deve essere convocata almeno quindici giorni prima la seduta; l'assemblea, poi, non può deliberare in opposizione alle dimissioni potendo solo prenderne atto, recependo la decisione. Tale assemblea, poi, sarà convocata anche per almeno l'iniziale discussione della scelta del nuovo amministratore.
PER OGNI INFORMAZIONE: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
La risposta è affermativa.
L'amministratore, infatti, può dimettersi dal proprio incarico tanto che si tratti di una figura interna allo stesso condominio quanto se si tratti di una figura esterna.
L'amministratore può decidere di farlo in qualsiasi momento del proprio mandato, parola non usata a caso visto che la disciplina su questa fattispecie, su questo accadimento, è proprio quella che regola il rapporto tra mandate e mandatario ex articolo 1703 e seguenti del codice civile.
La condizione, tuttavia, essenziale è che nel farlo non arrechi danni al condominio che dovrà continuare ad amministrare nell'ordinario fino alla nomina del nuovo amministratore con conseguente passaggio e consegna di ogni documentazione che non potrà trattenere nemmeno in caso di credito vantato nei confronti di chi gli aveva in precedenza conferito l'incarico.
Come può, allora, l'amministratore procedere alle dimissioni?
A voce, in assemblea, o per iscritto con una lettera raccomandata inviata a ogni condomino con ricevuta di ritorno per sincerarsi che tutti ne abbiano avuto copia.
Tuttavia è preferibile procedere così: dimettersi per iscritto, mandando a tutti la comunicazione nelle modalità predette.
Dunque, convocare l'assemblea su cui è necessario soffermarsi: in prima battuta serve specificare che l'assemblea avente all'ordine del giorno la discussione sulle dimissioni dell'amministratore deve essere convocata almeno quindici giorni prima la seduta; l'assemblea, poi, non può deliberare in opposizione alle dimissioni potendo solo prenderne atto, recependo la decisione. Tale assemblea, poi, sarà convocata anche per almeno l'iniziale discussione della scelta del nuovo amministratore.
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