"Furbo"... chi Legge!
Infermità, quando è possibile ricorrere all'amministrazione di sostegno?
Quali sono gli effetti?
lunedì 2 settembre 2019
"La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".
E' con la disposizione dell'articolo 404 del codice civile che è possibile immediatamente capire quando e perchè si può ricorrere all'istituto dell'amministrazione di sostegno che, solo in apparenza, può sembrare poco noto e poco usato mentre sempre più spesso è uno strumento al quale si fa riferimento per ovviare a situazioni come quelle previste dalla stessa norma.
CHI PUO' RICORRERE?
La risposta è fornita dall'articolo 406 e dall'articolo 417 del codice civile.
Innanzitutto la richiesta può essere formulata dallo stesso interessato ma anche "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero".
Senza tralasciare l'articolo 417 del codice civile in forza del quale il ricorso può essere depositato pure "dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente , dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero".
QUALI SONO GLI EFFETTI?
"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", sancisce l'articolo 409 del codice civile che, al secondo comma, aggiunge che "Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana", fermo restando i doveri dell'amministratore di sostegno cioè tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
CHI PUO' ESSERE SCELTO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
La legge è molto chiara su questo aspetto, disciplinato dall'articolo 408 del codice civile.
"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
E' con la disposizione dell'articolo 404 del codice civile che è possibile immediatamente capire quando e perchè si può ricorrere all'istituto dell'amministrazione di sostegno che, solo in apparenza, può sembrare poco noto e poco usato mentre sempre più spesso è uno strumento al quale si fa riferimento per ovviare a situazioni come quelle previste dalla stessa norma.
CHI PUO' RICORRERE?
La risposta è fornita dall'articolo 406 e dall'articolo 417 del codice civile.
Innanzitutto la richiesta può essere formulata dallo stesso interessato ma anche "I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero".
Senza tralasciare l'articolo 417 del codice civile in forza del quale il ricorso può essere depositato pure "dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente , dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero".
QUALI SONO GLI EFFETTI?
"Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", sancisce l'articolo 409 del codice civile che, al secondo comma, aggiunge che "Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana", fermo restando i doveri dell'amministratore di sostegno cioè tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
CHI PUO' ESSERE SCELTO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?
La legge è molto chiara su questo aspetto, disciplinato dall'articolo 408 del codice civile.
"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".
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