"Furbo"... chi Legge!
Il Tar Sardegna dà ragione agli openshop: possono essere aperti anche con il Coronavirus
Il Sindaco di Cagliari ne aveva disposto la chiusura
martedì 21 aprile 2020
9.51
L'apertura dei distributori automatici ha fatto molto parlare non solo Molfetta ma l'Italia intera.
Molti in disaccordo con la decisione: tanti coloro che credono che l'organizzazione di tale attività commerciale non sia idonea a garantire il controllo necessario e, anzi, sia propizia alla formazione di assembramenti. Ovviamente di altro avviso i proprietari.
Pertanto, diventa opportuno approfondire l'argomento.
Si parta da un provvedimento: il numero 133/2020 pubblicato il 10 aprile dal Tar Sardegna.
Come a Molfetta, anche a Cagliari il Sindaco con apposita ordinanza aveva disposto la chiusura.
Di qui il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'impugnazione di tale ordinanza.
Che ha deciso il Tar Sardegna? Presto detto: gli openshop, anche alla luce del loro codice ATECO, devono essere assimilati a negozi che vendono beni di prima necessità come gli alimenti, dunque è lecita la loro apertura.
Sicchè, anche a Molfetta l'ordinanza del Sindaco Tommaso Minervini che ne dispone nuovamente la fruizione al pubblico potrebbe avere ben pochi motivi per essere opposta.
Ma c'è di più, almeno alla luce del provvedimento del primo cittadino molfettese.
A Molfetta, infatti, ai proprietari degli openshop sono state ordinate una serie di prescrizioni come, ad esempio, la presenza fisica di una persona, munita di apposito tesserino di riconoscimento, che regoli l'afflusso e il deflusso nel locale.
Si tratta di una misura di contenimento lecitamente posta in essere con ordinanza del Sindaco che trova la propria origine nell'ormai famoso Decreto Legge n. 19/2020.
Esso dispone all'articolo 1, comma 1, che "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate" specifiche disposizioni come quella prevista all'articolo 1, comma 2, lettera f cioè "limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico": in sostanza tale Decreto Legge consente sul territorio di disporre le misure ritenute più idonee proporzionalmente a quanto sta accadendo per contenere la diffusione del Covid19 tra cui anche la limitazione degli assembramenti in luoghi aperti al pubblico, come appunto l'open shop, e le misure disposte da Minervini rientrano in tale fattispecie.
Rigorose anche le sanzioni disposte dal sindaco di Molfetta, in linea con l'articolo 4 del D.L. n. 19/2020: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 Euro a 3000 mila Euro e la chiusura da 5 a 30 giorni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Molti in disaccordo con la decisione: tanti coloro che credono che l'organizzazione di tale attività commerciale non sia idonea a garantire il controllo necessario e, anzi, sia propizia alla formazione di assembramenti. Ovviamente di altro avviso i proprietari.
Pertanto, diventa opportuno approfondire l'argomento.
Si parta da un provvedimento: il numero 133/2020 pubblicato il 10 aprile dal Tar Sardegna.
Come a Molfetta, anche a Cagliari il Sindaco con apposita ordinanza aveva disposto la chiusura.
Di qui il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'impugnazione di tale ordinanza.
Che ha deciso il Tar Sardegna? Presto detto: gli openshop, anche alla luce del loro codice ATECO, devono essere assimilati a negozi che vendono beni di prima necessità come gli alimenti, dunque è lecita la loro apertura.
Sicchè, anche a Molfetta l'ordinanza del Sindaco Tommaso Minervini che ne dispone nuovamente la fruizione al pubblico potrebbe avere ben pochi motivi per essere opposta.
Ma c'è di più, almeno alla luce del provvedimento del primo cittadino molfettese.
A Molfetta, infatti, ai proprietari degli openshop sono state ordinate una serie di prescrizioni come, ad esempio, la presenza fisica di una persona, munita di apposito tesserino di riconoscimento, che regoli l'afflusso e il deflusso nel locale.
Si tratta di una misura di contenimento lecitamente posta in essere con ordinanza del Sindaco che trova la propria origine nell'ormai famoso Decreto Legge n. 19/2020.
Esso dispone all'articolo 1, comma 1, che "Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate" specifiche disposizioni come quella prevista all'articolo 1, comma 2, lettera f cioè "limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico": in sostanza tale Decreto Legge consente sul territorio di disporre le misure ritenute più idonee proporzionalmente a quanto sta accadendo per contenere la diffusione del Covid19 tra cui anche la limitazione degli assembramenti in luoghi aperti al pubblico, come appunto l'open shop, e le misure disposte da Minervini rientrano in tale fattispecie.
Rigorose anche le sanzioni disposte dal sindaco di Molfetta, in linea con l'articolo 4 del D.L. n. 19/2020: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 Euro a 3000 mila Euro e la chiusura da 5 a 30 giorni.
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