"Furbo"... chi Legge!
Figli, affidamento esclusivo o affidamento condiviso?
Che cosa dispone la legge?
lunedì 15 luglio 2019
8.46
Quando si conclude un rapporto di coppia, in presenza di figli nati da quella relazione, non è inusuale "litigarsi" la prole.
Abbiamo già affrontato uno degli aspetti legati a queste vicissitudini nell'approfondimento di qualche settimana fa: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/mantenimento-figli/.
Dunque cercheremo di capire che cosa dispone la legge a proposito dell'affidamento esclusivo e dell'affidamento condiviso del figlio.
Partiamo dal capire di cosa stiamo parlando.
In caso di affidamento esclusivo, come è ovvio, la responsabilità genitoriale è esercitata solo dal padre o dalla madre, a seconda di chi ne sia titolare. L'altro genitore, tuttavia, ha sempre voce a proposito di quelle situazioni legate all'educazione e all'istruzione della prole, con la possibilità di rivolgersi al giudice quando ritiene che l'altro abbia preso decisioni che arrecano danno e non facciano l'interesse del figlio.
Invece, in caso di affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata tanto dal padre quanto dalla madre che assieme decidono sulla vita della prole.
Detto questo, dobbiamo precisare che affinchè un giudice accolga la domanda di affidamento esclusivo devono esserci non soltanto motivazioni gravi sulla inidoneità genitoriale ma sopratutto deve motivare quanto l'affidamento condiviso possa ledere e nuocere alla crescita del figlio,come da principio di diritto consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 16593/2008).
Ciò alla luce dell'articolo 316 codice civile che sancisce l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi e l'articolo 337 TER codice civile il quale garantisce circa il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e tutti i due i genitori.
Pertanto la legge propende per l'affidamento condiviso lasciando a quello esclusivo un ruolo marginale e realizzabile a condizione di quanto detto poc'anzi: la legge italiana, in sostanza, protende per il diritto di un figlio alla bigenitorialità.
Tutto questo trova ulteriore conferma nella sentenza n. 18559/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: solo l'affidamento condiviso non preclude alcun interesse del figlio in riferimento alle fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica.
PER MAGGIORNI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Abbiamo già affrontato uno degli aspetti legati a queste vicissitudini nell'approfondimento di qualche settimana fa: https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/mantenimento-figli/.
Dunque cercheremo di capire che cosa dispone la legge a proposito dell'affidamento esclusivo e dell'affidamento condiviso del figlio.
Partiamo dal capire di cosa stiamo parlando.
In caso di affidamento esclusivo, come è ovvio, la responsabilità genitoriale è esercitata solo dal padre o dalla madre, a seconda di chi ne sia titolare. L'altro genitore, tuttavia, ha sempre voce a proposito di quelle situazioni legate all'educazione e all'istruzione della prole, con la possibilità di rivolgersi al giudice quando ritiene che l'altro abbia preso decisioni che arrecano danno e non facciano l'interesse del figlio.
Invece, in caso di affidamento condiviso, la responsabilità genitoriale è esercitata tanto dal padre quanto dalla madre che assieme decidono sulla vita della prole.
Detto questo, dobbiamo precisare che affinchè un giudice accolga la domanda di affidamento esclusivo devono esserci non soltanto motivazioni gravi sulla inidoneità genitoriale ma sopratutto deve motivare quanto l'affidamento condiviso possa ledere e nuocere alla crescita del figlio,come da principio di diritto consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 16593/2008).
Ciò alla luce dell'articolo 316 codice civile che sancisce l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi e l'articolo 337 TER codice civile il quale garantisce circa il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e tutti i due i genitori.
Pertanto la legge propende per l'affidamento condiviso lasciando a quello esclusivo un ruolo marginale e realizzabile a condizione di quanto detto poc'anzi: la legge italiana, in sostanza, protende per il diritto di un figlio alla bigenitorialità.
Tutto questo trova ulteriore conferma nella sentenza n. 18559/2016 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: solo l'affidamento condiviso non preclude alcun interesse del figlio in riferimento alle fondamentali e imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica.
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