"Furbo"... chi Legge!
E' possibile chiedere al giudice di ordinare la conclusione di un contratto?
La procedura dell'esecuzione in forma specifica
lunedì 25 gennaio 2021
E' possibile chiedere al giudice di ordinare la conclusione di un contratto?
Si: l'ordinamento giuridico italiano prevede, infatti, l'esecuzione in forma specifica.
Prima di addentrarci negli aspetti prettamente giuridici, facciamo un esempio.
Il più classico.
Le parti firmano un contratto preliminare nel quale, tra le varie condizioni, ovviamente c'è quella di concludere in un giorno stabilito oppure più in generale in futuro un contratto definitivo.
Può accadere, però, che una delle parti venga meno all'obbligo di concludere il contratto, le ragioni più disparate ma che non hanno motivo d'interesse se l'accordo preliminare è valido.
Ebbene, in questo caso, è possibile citare in giudizio la parte che contravviene all'obbligo per chiedere al giudice la così detta esecuzione in forma specifica.
L'articolo di riferimento è il 2932 del codice civile.
Al primo comma è sancito che: "Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso".
C'è poi anche da considerare che la richiesta in forza dell'articolo in esame può anche essere anticipata da una diffida ad adempiere come disposto dall'articolo 1454 del codice civile, primo comma: "Alla parte inadempiente(1) l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Si: l'ordinamento giuridico italiano prevede, infatti, l'esecuzione in forma specifica.
Prima di addentrarci negli aspetti prettamente giuridici, facciamo un esempio.
Il più classico.
Le parti firmano un contratto preliminare nel quale, tra le varie condizioni, ovviamente c'è quella di concludere in un giorno stabilito oppure più in generale in futuro un contratto definitivo.
Può accadere, però, che una delle parti venga meno all'obbligo di concludere il contratto, le ragioni più disparate ma che non hanno motivo d'interesse se l'accordo preliminare è valido.
Ebbene, in questo caso, è possibile citare in giudizio la parte che contravviene all'obbligo per chiedere al giudice la così detta esecuzione in forma specifica.
L'articolo di riferimento è il 2932 del codice civile.
Al primo comma è sancito che: "Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso".
C'è poi anche da considerare che la richiesta in forza dell'articolo in esame può anche essere anticipata da una diffida ad adempiere come disposto dall'articolo 1454 del codice civile, primo comma: "Alla parte inadempiente(1) l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto".
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