"Furbo"... chi Legge!
Divisione di un bene: come si può? Quando interviene il giudice?
Le risposte alle domande su come procedere
lunedì 1 marzo 2021
Può un giudice ordinare la divisione di un bene?
Si, attraverso quella che è la procedura così detta della divisione giudiziale.
Ad essa è possibile ricorrere quando due o più soggetti sono proprietari del medesimo bene in parti uguali oppure in quote diverse, indipendentemente dalle modalità con le quali essi sono diventati proprietari.
Qualora non ci sia un accordo circa, ad esempio, la vendita con conseguente spartizione del ricavato secondo le rispettive quote (è l'iter che prima di tutti gli altri viene a mente), allora bisogna intraprendere la procedura di cui si sta trattando.
In via preliminare occorre procedere a un tentativo di mediazione, un accordo in sostanza senza l'intervento del giudice ma davanti a un apposito organismo.
Se il tentativo ha esito positivo si redige verbale avente ogni effetto di legge.
Se, invece, il tentativo di mediazione ha esito negativo allora uno tra i proprietari oppure congiuntamente i proprietari adiscono il Tribunale competente (quello nel quale il bene si trova) chiedendo che il giudice proceda.
E' abbastanza semplice quando si è proprietari e il bene si presta anche nella pratica a una divisione (pensiamo a un appartamento con un numero di vani pari e magari doppio ingresso, di proprietà al 50% di sole due persone) mentre quando questo presupposto non si verifica il giudice, avvalendosi anche di esperti, redige un progetto di divisione da proporre alle parti per l'accettazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Si, attraverso quella che è la procedura così detta della divisione giudiziale.
Ad essa è possibile ricorrere quando due o più soggetti sono proprietari del medesimo bene in parti uguali oppure in quote diverse, indipendentemente dalle modalità con le quali essi sono diventati proprietari.
Qualora non ci sia un accordo circa, ad esempio, la vendita con conseguente spartizione del ricavato secondo le rispettive quote (è l'iter che prima di tutti gli altri viene a mente), allora bisogna intraprendere la procedura di cui si sta trattando.
In via preliminare occorre procedere a un tentativo di mediazione, un accordo in sostanza senza l'intervento del giudice ma davanti a un apposito organismo.
Se il tentativo ha esito positivo si redige verbale avente ogni effetto di legge.
Se, invece, il tentativo di mediazione ha esito negativo allora uno tra i proprietari oppure congiuntamente i proprietari adiscono il Tribunale competente (quello nel quale il bene si trova) chiedendo che il giudice proceda.
E' abbastanza semplice quando si è proprietari e il bene si presta anche nella pratica a una divisione (pensiamo a un appartamento con un numero di vani pari e magari doppio ingresso, di proprietà al 50% di sole due persone) mentre quando questo presupposto non si verifica il giudice, avvalendosi anche di esperti, redige un progetto di divisione da proporre alle parti per l'accettazione.
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