"Furbo"... chi Legge!
Danni provocati dagli animali. Chi ne risponde?
Cosa accade con animali di proprietà oppure selvatici e randagi?
lunedì 15 aprile 2019
Può accadere di subire danni causati dal comportamento di un animale. Ma chi ne risponde?
La norma di riferimento, e da cui partire per fornire la risposta, è l'articolo 2052 del codice civile la quale dispone che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito".
Ebbene diversi sono gli spunti di riflessione forniti dalla legge.
CHI SONO I RESPONSABILI?
E' la stessa norma a indicare i soggetti responsabili ma è altrettanto opportuno specificare che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, "il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, cura, governo,
mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale".
Pertanto chi risponde dei danni provocati dall'animale è il proprietario oppure colui il quale, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale per soddisfare un interesse autonomo.
Altrettanto pacifico è che nel caso di danni arrecati da un branco o un gruppo di animali ne rispondono solidamente i proprietari di ciascun animale a condizione che il danno sia stato provocato dall'aver agito insieme degli animali stessi.
CHE COSA SIGNIFICA CASO FORTUITO?
I responsabili dei danni provocati dagli animali sono esenti da responsabilità a condizione di provare il caso fortuito.
Esso consiste in un fattore esterno impreveiebile, inevitabile ed eccezionale che ha causato il comportamento dell'animale dal quale è derivato il danno.
Secondo la giurisprudenza può anche consistere nel comportamento del danneggiato qualora questi sia consapevole di poter causare una reazione nell'animale tale da arrecare rischi.
E SE L'ANIMALE E' RANDAGIO O SELVATICO?
Nel caso di fauna selvatica il danno subito non è risarcibile secondo l'articolo 2052 del codice civile poichè, attenendosi sempre a un ormai consolidato filone giurisprudenziale, il suo stato di libertà "è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione".
Sulla stessa stregua anche l'ipotesi di danni cagionati da un animale randagio rispetto a cui è abbastanza complesso, soprattutto in questa sede per ragioni di mera sintesi, discutere su chi ne è responsabile.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
La norma di riferimento, e da cui partire per fornire la risposta, è l'articolo 2052 del codice civile la quale dispone che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito".
Ebbene diversi sono gli spunti di riflessione forniti dalla legge.
CHI SONO I RESPONSABILI?
E' la stessa norma a indicare i soggetti responsabili ma è altrettanto opportuno specificare che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, "il solo affidamento dell'animale per ragioni di custodia, cura, governo,
mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell'animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall'animale".
Pertanto chi risponde dei danni provocati dall'animale è il proprietario oppure colui il quale, con il consenso del proprietario, si serve dell'animale per soddisfare un interesse autonomo.
Altrettanto pacifico è che nel caso di danni arrecati da un branco o un gruppo di animali ne rispondono solidamente i proprietari di ciascun animale a condizione che il danno sia stato provocato dall'aver agito insieme degli animali stessi.
CHE COSA SIGNIFICA CASO FORTUITO?
I responsabili dei danni provocati dagli animali sono esenti da responsabilità a condizione di provare il caso fortuito.
Esso consiste in un fattore esterno impreveiebile, inevitabile ed eccezionale che ha causato il comportamento dell'animale dal quale è derivato il danno.
Secondo la giurisprudenza può anche consistere nel comportamento del danneggiato qualora questi sia consapevole di poter causare una reazione nell'animale tale da arrecare rischi.
E SE L'ANIMALE E' RANDAGIO O SELVATICO?
Nel caso di fauna selvatica il danno subito non è risarcibile secondo l'articolo 2052 del codice civile poichè, attenendosi sempre a un ormai consolidato filone giurisprudenziale, il suo stato di libertà "è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione".
Sulla stessa stregua anche l'ipotesi di danni cagionati da un animale randagio rispetto a cui è abbastanza complesso, soprattutto in questa sede per ragioni di mera sintesi, discutere su chi ne è responsabile.
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