Lettera
Lettera
"Furbo"... chi Legge!

Cosa è una scrittura privata?

Tutto ciò che c'è da sapere e che prevede la legge

Capita spesso di sentire parlare di scrittura privata e di confondere il concetto giuridico espresso da tale denominazione anche con quello di contratto.

Come ormai consuetudine di questa rubrica, cercheremo di capirne di più e dipanare dubbi e perplessità.

CHE COSA E' UNA SCRITTURA PRIVATA?
Una scrittura privata è un accordo, scritto e firmato, tra più parti per la cui validità non occorrono i requisiti invece previsti dalla legge per un contratto.
Tuttavia occorre che l'accordo verta su qualcosa comunque previsto e lecito secondo la legge, che ci sia una data e un luogo nel quale sia stata apposta la firma nel modo più leggibile e comprensibile e possibile, che le parti siano al momento della sottoscrizione nella piena facoltà di capire su cosa si stanno accordando e di volerlo. Senza pressioni o violenze che impongono a taluno di firmare.

QUALE E' L'EFFICACIA DELLA SCRITTURA PRIVATA?
La risposta a tale domanda arriva in maniera molto chiara dalla legge.
L'articolo di riferimento è il 2702 del codice civile: "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

LA SCRITTURA PRIVATA SEMPLICE E LA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Una scrittura privata si definisce autenticata allorquando la sottoscrizione è avvenuta davanti a un notaio o qualsivoglia pubblico ufficiale: ciò conferisce allo scritto maggiore efficacia probatoria e pone come incontrovertibile la data nella quale essa è stata redatta e sottoscritta.
Invece per quanto riguarda la scrittura privata semplice si deve tenere conto della disposizione dell'articolo 2704, comma 1, del codice civile: "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
© 2001-2024 MolfettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
MolfettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.