"Furbo"... chi Legge!
Cosa è l'ipoteca?
L'analisi dell'articolo 2808 del codice civile
lunedì 26 ottobre 2020
12.26
«C'è l'ipoteca» o «Abbiamo messo l'ipoteca» sono frasi comuni in tante conversazioni quotidiane.
Ma cosa è l'ipoteca?
Il punto di riferimento normativo è l'articolo 2808 codice civile.
L'ipoteca è un diritto reale, ovvero un diritto che si può esercitare su una cosa, di garanzia, ovvero che consente di procedere all'esecuzione su quella cosa qualora il proprietario non assolva ai suoi obblighi.
Esempio più comune: acquisto di una casa attraverso un mutuo rilasciato da un istituto bancario il quale pone ipoteca su quella casa. Che vuole dire? Vuol dire che, nel caso il mutuo non sia pagato interamente, la banca potrà "prendersi" la casa molto più velocemente azionando, appunto, l'ipoteca.
L'ipoteca può essere legale, volontaria e giudiziale.
L'ipoteca è legale è quella disposta dalla legge, l'ipoteca giudiziale è quella disposta da un titolo (come una sentenza) mentre l'ipoteca volontaria è quella liberamente decisa dalle parti a garanzia di un credito.
Fondamentale, ai fini dell'efficacia dell'ipoteca, è l'articolo 2808 c.c., II comma: "si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari", cioè l'iscrizione dell'ipoteca nei registri di conservatoria immobiliare ha effetto costitutivo della stessa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Ma cosa è l'ipoteca?
Il punto di riferimento normativo è l'articolo 2808 codice civile.
L'ipoteca è un diritto reale, ovvero un diritto che si può esercitare su una cosa, di garanzia, ovvero che consente di procedere all'esecuzione su quella cosa qualora il proprietario non assolva ai suoi obblighi.
Esempio più comune: acquisto di una casa attraverso un mutuo rilasciato da un istituto bancario il quale pone ipoteca su quella casa. Che vuole dire? Vuol dire che, nel caso il mutuo non sia pagato interamente, la banca potrà "prendersi" la casa molto più velocemente azionando, appunto, l'ipoteca.
L'ipoteca può essere legale, volontaria e giudiziale.
L'ipoteca è legale è quella disposta dalla legge, l'ipoteca giudiziale è quella disposta da un titolo (come una sentenza) mentre l'ipoteca volontaria è quella liberamente decisa dalle parti a garanzia di un credito.
Fondamentale, ai fini dell'efficacia dell'ipoteca, è l'articolo 2808 c.c., II comma: "si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari", cioè l'iscrizione dell'ipoteca nei registri di conservatoria immobiliare ha effetto costitutivo della stessa.
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