"Furbo"... chi Legge!
Come cambia la videosorveglianza privata: possibile riprendere anche la strada
La sentenza n. 20527 del 13 maggio 2019 della Corte di Cassazione
martedì 21 maggio 2019
8.41
In questa rubrica abbiamo già affrontato il tema della videosorveglianza privata, di strettissima attualità in particolar modo nei condomini per ragioni di sicurezza.
Tuttavia, adesso è opportuno tornare sull'argomento poichè negli scorsi giorni la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla materia attraverso la sentenza n. 20527/2019 la quale sarà perno di tutta la giurisprudenza che verrà a tal proposito.
Premesso tutto ciò che abbiamo già detto e che è possibile leggere a questo link https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/porta-e-porta-e-amministratori-di-condominio/, ecco dunque una evoluzione che necessita di un altro approfondimento.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l'imputazione del reato di violenza privata "consistita nell'installare sul muro perimetrale delle rispettive abitazioni telecamere a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora, orientate su zone e aree aperte al pubblico transito, costringendo gli abitanti della zona , e in particolare le costituite parti civili, a tollerare di essere costantemente osservati e controllati nell'espletamento delle loro attività lavorative e nei loro movimenti", si legge nella sentenza.
Ebbene, secondo i giudici in una fattispecie simile non possono ravvisarsi i presupposti di tale reato poichè "l'installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce in sé un'attività illecita, né lo sono le concrete modalità di attuazione di tale condotta neanche se ciò può comportare un cambiamento delle abitudini da parte di alcuni vicini di casa".
Cosa vuol dire?
Vuol dire che, per esempio, che è possibile installare una videocamera sul balcone di casa oppure sulla serranda del proprio garage, puntata verso l'esterno e in grado di riprendere la strada senza che ciò implichi la lesione di qualsivoglia diritto alla privacy o alla riservatezza del vicino di casa.
Secondo i giudici, in sostanza, è da preservare il diritto alla sicurezza del proprietario dell'impianto.
Ovviamente ci sono delle condizioni: la telecamera non può riprendere tutto, indistintamente. Occorre, infatti, che sia puntata verso quella parte di spazio che davvero e in concreto può essere quello nel quale è possibile violare la sicurezza.
Inoltre resta l'obbligo di segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza.
"Chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione. La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell'area interessata, ed in modo tale che risultino chiaramente visibili", è scritto nella sentenza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Tuttavia, adesso è opportuno tornare sull'argomento poichè negli scorsi giorni la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla materia attraverso la sentenza n. 20527/2019 la quale sarà perno di tutta la giurisprudenza che verrà a tal proposito.
Premesso tutto ciò che abbiamo già detto e che è possibile leggere a questo link https://www.molfettaviva.it/rubriche/furbo-chi-legge/porta-e-porta-e-amministratori-di-condominio/, ecco dunque una evoluzione che necessita di un altro approfondimento.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l'imputazione del reato di violenza privata "consistita nell'installare sul muro perimetrale delle rispettive abitazioni telecamere a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora, orientate su zone e aree aperte al pubblico transito, costringendo gli abitanti della zona , e in particolare le costituite parti civili, a tollerare di essere costantemente osservati e controllati nell'espletamento delle loro attività lavorative e nei loro movimenti", si legge nella sentenza.
Ebbene, secondo i giudici in una fattispecie simile non possono ravvisarsi i presupposti di tale reato poichè "l'installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce in sé un'attività illecita, né lo sono le concrete modalità di attuazione di tale condotta neanche se ciò può comportare un cambiamento delle abitudini da parte di alcuni vicini di casa".
Cosa vuol dire?
Vuol dire che, per esempio, che è possibile installare una videocamera sul balcone di casa oppure sulla serranda del proprio garage, puntata verso l'esterno e in grado di riprendere la strada senza che ciò implichi la lesione di qualsivoglia diritto alla privacy o alla riservatezza del vicino di casa.
Secondo i giudici, in sostanza, è da preservare il diritto alla sicurezza del proprietario dell'impianto.
Ovviamente ci sono delle condizioni: la telecamera non può riprendere tutto, indistintamente. Occorre, infatti, che sia puntata verso quella parte di spazio che davvero e in concreto può essere quello nel quale è possibile violare la sicurezza.
Inoltre resta l'obbligo di segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza.
"Chiunque installi un sistema di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione. La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell'area interessata, ed in modo tale che risultino chiaramente visibili", è scritto nella sentenza.
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