"Furbo"... chi Legge!
Come cambia la legittima difesa?
Le novità introdotte con le modifiche approvate in Senato
martedì 2 aprile 2019
Lo scorso 28 marzo il Senato ha approvato le modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa.
Ma cosa cambia?
Lungi dall'essere lontano da polemiche e ideologie politiche, per rispondere alla domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore è opportuno in primis riportare il vecchio testo della norma.
IL "VECCHIO" ARTICOLO 52 CODICE PENALE
L'articolo 52 del codice, rubricato appunto, "Legittima difesa", così disponeva: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
Tale norma, come altre presenti nel codice penale, così sopra riportata, rientrava in quelle fattispecie che nella prassi, soprattutto accademica, prendono il nome di "cause di giustificazione" o "cause di esclusione della colpevolezza": si tratta cioè di cause, individuate e contemplate dalla stessa legge, che proprio perchè presenti ed esistenti giustificano la condotta del soggetto la quale, qualora tali cause non fossero presenti, sarebbe stato perseguibile per legge.
Nel caso della legittima difesa la preminenza dell'interesse dell'aggredito su quello dell'aggressore a condizione che l'offesa sia ingiusta (cioè senza alcuna autorizzazione da parte della legge) ed attuale (cioè insito nel momento stesso in cui si agisce) tanto da comportare la necessità di difendersi in quel preciso momento e in quel determinato luogo in maniera comunque proporzionata all'offesa che si sta subendo.
LA RIFORMA
La riforma ha introdotto nuove parti alla norma, debellando altre.
Ma andiamo con ordine.
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo».
Pertanto la disposizione diventa: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo";
2) al secondo comma, alla lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse.
Pertanto la disposizione diventa: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui";
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;
4) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».
Le modifiche, tuttavia, riguardano anche altri aspetti.
Sospensione della pena, ma solo dopo aver risarcito integralmente la persona offesa, per chi ha commesso un furto in appartamento mentre non è obbligato ad alcun risarcimento in sede civile chi ha agito per legittima difesa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Ma cosa cambia?
Lungi dall'essere lontano da polemiche e ideologie politiche, per rispondere alla domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore è opportuno in primis riportare il vecchio testo della norma.
IL "VECCHIO" ARTICOLO 52 CODICE PENALE
L'articolo 52 del codice, rubricato appunto, "Legittima difesa", così disponeva: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
Tale norma, come altre presenti nel codice penale, così sopra riportata, rientrava in quelle fattispecie che nella prassi, soprattutto accademica, prendono il nome di "cause di giustificazione" o "cause di esclusione della colpevolezza": si tratta cioè di cause, individuate e contemplate dalla stessa legge, che proprio perchè presenti ed esistenti giustificano la condotta del soggetto la quale, qualora tali cause non fossero presenti, sarebbe stato perseguibile per legge.
Nel caso della legittima difesa la preminenza dell'interesse dell'aggredito su quello dell'aggressore a condizione che l'offesa sia ingiusta (cioè senza alcuna autorizzazione da parte della legge) ed attuale (cioè insito nel momento stesso in cui si agisce) tanto da comportare la necessità di difendersi in quel preciso momento e in quel determinato luogo in maniera comunque proporzionata all'offesa che si sta subendo.
LA RIFORMA
La riforma ha introdotto nuove parti alla norma, debellando altre.
Ma andiamo con ordine.
1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo».
Pertanto la disposizione diventa: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo";
2) al secondo comma, alla lettera b), le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse.
Pertanto la disposizione diventa: "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di domicilio), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui";
3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;
4) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;
5) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».
Le modifiche, tuttavia, riguardano anche altri aspetti.
Sospensione della pena, ma solo dopo aver risarcito integralmente la persona offesa, per chi ha commesso un furto in appartamento mentre non è obbligato ad alcun risarcimento in sede civile chi ha agito per legittima difesa.
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