"Furbo"... chi Legge!
Che fare in caso di notifica di una cartella di pagamento?
Le spiegazioni dell'Agenzia delle Entrate
martedì 10 dicembre 2019
Prima di dare una risposta alla domanda posta nel titolo, è opportuno iniziare con la definizione di cartella di pagamento.
Essa viene fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in verità, dell''"atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). La riscossione dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative".
Che fare, allora, nel momento in cui un atto con le caratteristiche descritte sopra viene notificato?
Prima di tutto leggerlo attentamente, anche solo per capire se quei crediti vantati siano già stati pagati ed eventualmente attivarsi da subito per reperire la documentazione attestante.
Ma leggere immediatamente bene una cartella di pagamento consente anche di attivarsi subito viste le indicazioni fornite circa modi e, soprattutto, tempi per tutelarsi previa una consulenza da un professionista.
Si può, dunque, contestare il credito vantato nella cartella?
"Il contribuente, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra l'illegittimità dell'atto, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela e a effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del debito).
L'Agenzia delle Entrate deve comunicare il provvedimento di annullamento all'Agente della riscossione, che interrompe le procedure di incasso del credito. Se il contribuente ha già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta tramite lo stesso Agente della riscossione.
Se invece l'ufficio conferma l'addebito dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, quest'ultimo può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento", spiega l'Agenzia delle Entrate.
Si, può, sospendere una cartella?
Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni dettagliate.
"L'Agente delle riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, nel caso il debitore presenti una dichiarazione con la quale afferma l'esistenza di una causa di inesigibilità della pretesa".
Bisogna però presentare questa dichiarazione "a pena di decadenza, entro sessanta dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa" e bisogna anche motivarla con specifiche argomentazioni.
"La dichiarazione viene trasmessa dall'Agente della riscossione all'ente creditore che è tenuto a comunicare al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; in mancanza di comunicazione entro tale termine le somme iscritte a ruolo - oggetto della dichiarazione - sono annullate di diritto", comunica l'Agenzia delle Entrate.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/
Essa viene fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Si tratta, in verità, dell''"atto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). La riscossione dei tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate continua a essere effettuata utilizzando la cartella di pagamento per gli atti derivanti da controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni e per le somme dovute in materia di imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali e relativi oneri e sanzioni amministrative".
Che fare, allora, nel momento in cui un atto con le caratteristiche descritte sopra viene notificato?
Prima di tutto leggerlo attentamente, anche solo per capire se quei crediti vantati siano già stati pagati ed eventualmente attivarsi da subito per reperire la documentazione attestante.
Ma leggere immediatamente bene una cartella di pagamento consente anche di attivarsi subito viste le indicazioni fornite circa modi e, soprattutto, tempi per tutelarsi previa una consulenza da un professionista.
Si può, dunque, contestare il credito vantato nella cartella?
"Il contribuente, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra l'illegittimità dell'atto, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela e a effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del debito).
L'Agenzia delle Entrate deve comunicare il provvedimento di annullamento all'Agente della riscossione, che interrompe le procedure di incasso del credito. Se il contribuente ha già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta tramite lo stesso Agente della riscossione.
Se invece l'ufficio conferma l'addebito dopo aver valutato le contestazioni rappresentate dal contribuente, quest'ultimo può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento", spiega l'Agenzia delle Entrate.
Si, può, sospendere una cartella?
Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni dettagliate.
"L'Agente delle riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, nel caso il debitore presenti una dichiarazione con la quale afferma l'esistenza di una causa di inesigibilità della pretesa".
Bisogna però presentare questa dichiarazione "a pena di decadenza, entro sessanta dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa" e bisogna anche motivarla con specifiche argomentazioni.
"La dichiarazione viene trasmessa dall'Agente della riscossione all'ente creditore che è tenuto a comunicare al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; in mancanza di comunicazione entro tale termine le somme iscritte a ruolo - oggetto della dichiarazione - sono annullate di diritto", comunica l'Agenzia delle Entrate.
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