"Furbo"... chi Legge!
Che cosa è la lite temeraria?
L'articolo 96 del codice di procedura civile
martedì 16 novembre 2021
Che cosa è la lite temeraria?
Non tutti sanno che l'ordinamento italiano prevede che "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".
La richiesta di applicare l'articolo 96 del codice di procedura civile deve essere avanzata dalla parte che intende ovviamente giovarsene in danno dell'altra.
Questa, in sostanza, deve aver avviato un'azione giudiziaria, un processo, pur sapendo di non averne diritto oppure deve essersi costituita in giudizio per esercitare un diritto di difesa ad essa stessa noto come non fondato.
La ratio della norma è di facile intuizione: tutelare l'interesse di una delle parti a non subire ulteriori danni e pregiudizi dalla condotta avversa, dolosa o macchiata da colpa grave, in pratica perfettamente conscia di stare in giudizio pur non avendo la propria tesi alcun fondamento giuridico nè in fatto.
Il giudice, cioè, è chiamato anche a valutare se la parte abbia posto in essere un vero e proprio illecito processuale abusando di fatto degli strumenti di legge per fini ben lontani da quelli preordinati.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino
Non tutti sanno che l'ordinamento italiano prevede che "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni (3), che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".
La richiesta di applicare l'articolo 96 del codice di procedura civile deve essere avanzata dalla parte che intende ovviamente giovarsene in danno dell'altra.
Questa, in sostanza, deve aver avviato un'azione giudiziaria, un processo, pur sapendo di non averne diritto oppure deve essersi costituita in giudizio per esercitare un diritto di difesa ad essa stessa noto come non fondato.
La ratio della norma è di facile intuizione: tutelare l'interesse di una delle parti a non subire ulteriori danni e pregiudizi dalla condotta avversa, dolosa o macchiata da colpa grave, in pratica perfettamente conscia di stare in giudizio pur non avendo la propria tesi alcun fondamento giuridico nè in fatto.
Il giudice, cioè, è chiamato anche a valutare se la parte abbia posto in essere un vero e proprio illecito processuale abusando di fatto degli strumenti di legge per fini ben lontani da quelli preordinati.
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