"Furbo"... chi Legge!
A Molfetta tasso di divorzio del 2,96% nel 2017: ma come?
Ecco le procedure meno note ma più veloci
giovedì 27 settembre 2018
19.14
E' di qualche settimana fa la notizia che il tasso di divorzio a Molfetta nel 2017 è stato del 2,96%.
Il dato, diffuso a seguito delle indagini condotte da "Il sole 24 ore" e reso noto attraverso il portale Infodata, è per ovvie ragioni incontrovertibile.
Ora, non è di certo questa la sede per capire perché a Molfetta tre coppie su cento decidono di troncare la relazione ma è sicuramente uno spunto di riflessione interessante per dare un occhio a come è possibile, per la legge italiana, cessare la relazione.
Perché se da un lato c'è la procedura più nota, tradizionalmente più usata e su cui non ci si soffermerà, dall'altro lato c'è quella negoziazione assistita che pochi conoscono e di conseguenza pochi utilizzano e che cercheremo di spiegare.
Tale procedura è stata introdotta nel 2014.
Quando è utilizzabile?
E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita solamente in caso di soluzioni consensuali che riguardano tanto la separazione quanto il divorzio ma anche le modifiche alle condizioni con cui una coppia è giunta a separarsi o a divorziare e necessita della presenza di almeno un avvocato per parte.
Inoltre essa è utilizzabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
La procedura
Fermo restando che le parti debbano giungere a un accordo messo nero su bianco nella cosi detta convenzione di negoziazione, la procedura cambia a seconda della assenza o meno di prole.
In assenza di prole, infatti, la convenzione di negoziazione viene trasmessa al procuratore della Repubblica del Tribunale competente: sarà lui a vagliarla per constatarne la regolarità e comunicare, in caso positivo, il nullaosta agli avvocati.
Invece, in presenza di figli minori oppure maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave, la convenzione di negoziazione viene trasmessa la procuratore della Repubblica del Tribunale competente entro dieci giorni. Se questi non ravvisa nulla di ostativo rispetto alla prole autorizza le richieste pervenute altrimenti nei cinque giorni successivi lo inoltra al Presidente del Tribunale che fisserà, nei trenta giorni successivi, l'udienza di comparizione delle parti.
Sarà poi compito dei legali trasmettere una copia autenticata con le relative certificazioni all'ufficiale dello stato civile del Comune nei cui registri fu trascritto l'atto di matrimonio per tutti gli adempimenti successivi come per esempio le comunicazioni all'ufficio anagrafe, la trascrizione della separazione o del divorzio nei registri dello stato civile e le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita.
La negoziazione assistita produce gli stessi effetti della procedura "tradizionale"?
Assolutamente si.
L'accordo raggiunto tra le parti attraverso la negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti del Giudice che sanciscono la procedura "tradizionale", senza la necessità dell'omologazione davanti al Tribunale in composizione collegiale motivo di ulteriore celerità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.facebook.com/StudioLegaleMariaMarino/?ref=bookmarks
Il dato, diffuso a seguito delle indagini condotte da "Il sole 24 ore" e reso noto attraverso il portale Infodata, è per ovvie ragioni incontrovertibile.
Ora, non è di certo questa la sede per capire perché a Molfetta tre coppie su cento decidono di troncare la relazione ma è sicuramente uno spunto di riflessione interessante per dare un occhio a come è possibile, per la legge italiana, cessare la relazione.
Perché se da un lato c'è la procedura più nota, tradizionalmente più usata e su cui non ci si soffermerà, dall'altro lato c'è quella negoziazione assistita che pochi conoscono e di conseguenza pochi utilizzano e che cercheremo di spiegare.
Tale procedura è stata introdotta nel 2014.
Quando è utilizzabile?
E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita solamente in caso di soluzioni consensuali che riguardano tanto la separazione quanto il divorzio ma anche le modifiche alle condizioni con cui una coppia è giunta a separarsi o a divorziare e necessita della presenza di almeno un avvocato per parte.
Inoltre essa è utilizzabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
La procedura
Fermo restando che le parti debbano giungere a un accordo messo nero su bianco nella cosi detta convenzione di negoziazione, la procedura cambia a seconda della assenza o meno di prole.
In assenza di prole, infatti, la convenzione di negoziazione viene trasmessa al procuratore della Repubblica del Tribunale competente: sarà lui a vagliarla per constatarne la regolarità e comunicare, in caso positivo, il nullaosta agli avvocati.
Invece, in presenza di figli minori oppure maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave, la convenzione di negoziazione viene trasmessa la procuratore della Repubblica del Tribunale competente entro dieci giorni. Se questi non ravvisa nulla di ostativo rispetto alla prole autorizza le richieste pervenute altrimenti nei cinque giorni successivi lo inoltra al Presidente del Tribunale che fisserà, nei trenta giorni successivi, l'udienza di comparizione delle parti.
Sarà poi compito dei legali trasmettere una copia autenticata con le relative certificazioni all'ufficiale dello stato civile del Comune nei cui registri fu trascritto l'atto di matrimonio per tutti gli adempimenti successivi come per esempio le comunicazioni all'ufficio anagrafe, la trascrizione della separazione o del divorzio nei registri dello stato civile e le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita.
La negoziazione assistita produce gli stessi effetti della procedura "tradizionale"?
Assolutamente si.
L'accordo raggiunto tra le parti attraverso la negoziazione assistita produce i medesimi effetti dei provvedimenti del Giudice che sanciscono la procedura "tradizionale", senza la necessità dell'omologazione davanti al Tribunale in composizione collegiale motivo di ulteriore celerità.
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