Casa e dintorni
Le regole da rispettare per il cambio destinazione d’uso
Indispensabile il rispetto della disciplina urbanistica vigente
mercoledì 19 agosto 2015
8.01
I cambi di destinazione d'uso consentono di passare da una categoria funzionalmente autonoma di un immobile ad un'altra, per soddisfare eventuali nuove esigenze di utilizzazione del bene.
La norma di riferimento per il cambio di destinazione d'uso è il DPR del 6 giugno 2001, n. 380, nello specifico l'articolo 10, comma 1, lettera c), per i mutamenti di destinazione d'uso negli immobili compresi nelle zone omogenee A, mentre l'articolo 22, comma 3, lettera a), per i mutamenti di destinazione d'uso delle altre zone omogenee.
Anche l'articolo 23-ter del medesimo decreto d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera n.), legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo al cambio destinazione uso urbanissimamente rilevante, e prevede che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale.
La destinazione d'uso di un fabbricato o, di una unità immobiliare, è quella prevalente in termini di superficie utile.
La giurisprudenza ha sottolineato come il cambio destinazione uso di un fabbricato ha per effetto il
passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d'uso dell'immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l'immobile non può soddisfare quella
diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra.
Da ciò deriva il precetto per cui il cambio destinazione uso riguarda un immobile individuato e può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
È evidente quindi che tutto il sistema ruoti intorno al concetto chiave di "categoria funzionale", quale elemento che determina la rilevanza del cambio destinazione uso
La norma di riferimento per il cambio di destinazione d'uso è il DPR del 6 giugno 2001, n. 380, nello specifico l'articolo 10, comma 1, lettera c), per i mutamenti di destinazione d'uso negli immobili compresi nelle zone omogenee A, mentre l'articolo 22, comma 3, lettera a), per i mutamenti di destinazione d'uso delle altre zone omogenee.
Anche l'articolo 23-ter del medesimo decreto d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera n.), legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo al cambio destinazione uso urbanissimamente rilevante, e prevede che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale.
La destinazione d'uso di un fabbricato o, di una unità immobiliare, è quella prevalente in termini di superficie utile.
La giurisprudenza ha sottolineato come il cambio destinazione uso di un fabbricato ha per effetto il
passaggio da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra e si traduce in un differente carico urbanistico, con la precisazione che lo stesso a volte avviene senza la realizzazione di opere a seguito del mero mutamento d'uso dell'immobile, altre volte si caratterizza per la realizzazione di quelle opere in assenza delle quali l'immobile non può soddisfare quella
diversa funzionalità che comporta il trapasso da una categoria funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico ad un'altra.
Da ciò deriva il precetto per cui il cambio destinazione uso riguarda un immobile individuato e può avere corso solo nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
È evidente quindi che tutto il sistema ruoti intorno al concetto chiave di "categoria funzionale", quale elemento che determina la rilevanza del cambio destinazione uso