Casa e dintorni
Il libretto di impianto per la climatizzazione è obbligatorio
Il 15 ottobre 2014 la scadenza ultima per mettersi in regola
mercoledì 16 luglio 2014
7.18
Fissata al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale bisogna dotarsi del libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva che devono essere conformi al DM 10 febbraio 2014.
Il termine è stato definito in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio del decreto 20 giugno 2014 del Mise.
Il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, all'art. 1 disponeva che, dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti di "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso.
All'art. 2 si stabiliva che, sempre dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, avrebbe dovuto essere conforme ai modelli di cui agli allegati del decreto stesso.
Il termine è stato definito in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio del decreto 20 giugno 2014 del Mise.
Il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, all'art. 1 disponeva che, dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti di "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso.
All'art. 2 si stabiliva che, sempre dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, avrebbe dovuto essere conforme ai modelli di cui agli allegati del decreto stesso.