Casa e dintorni
Bed and Breakfast in condominio: nessun cambio di destinazione d'uso degli appartamenti
Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione
mercoledì 28 gennaio 2015
7.52
In tema di esercizio dell'attività di bed and breakfast in condominio, non può parlarsi di cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in esso ubicata, in quanto tale attività si fonda sul fatto che il servizio è offerto in una civile abitazione.
Una cosa è l'esercizio dell'attività alberghiera in condominio, altro l'apertura di un'attività di bed and breakfast nella medesima compagine; questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 depositata in cancelleria il 20 novembre 2014.
Sempre più spesso accade che per arrotondare o comunque per iniziare un'attività economica, in molti adibiscano parte delle loro abitazioni a bed and breakfast; quest'attività è stato oggetto di regolamentazione da parte delle legislazioni regionali e dei regolamento comunali. È anche noto che molte persone, surrettiziamente, parlano di b&b quando invece si dovrebbe trattare di vere e proprie attività alberghiere: questo, però, è un altro discorso.
La sentenza d'appello, correttamente, ha ritenuto che "la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: ART. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che "l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici"; in proposito, vedi anche Corte cost. sent. n. 369 del 2008), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività" (Cass. 20 novembre 2014 n. 24707).
Per vietare tale attività, dunque, sarà bene specificarlo in modo preciso ed inequivocabile, com'è richiesto per ogni divieto o limitazione al diritto di proprietà, contenuti in un regolamento condominiale di origine contrattuale
Una cosa è l'esercizio dell'attività alberghiera in condominio, altro l'apertura di un'attività di bed and breakfast nella medesima compagine; questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 depositata in cancelleria il 20 novembre 2014.
Sempre più spesso accade che per arrotondare o comunque per iniziare un'attività economica, in molti adibiscano parte delle loro abitazioni a bed and breakfast; quest'attività è stato oggetto di regolamentazione da parte delle legislazioni regionali e dei regolamento comunali. È anche noto che molte persone, surrettiziamente, parlano di b&b quando invece si dovrebbe trattare di vere e proprie attività alberghiere: questo, però, è un altro discorso.
La sentenza d'appello, correttamente, ha ritenuto che "la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: ART. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che "l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici"; in proposito, vedi anche Corte cost. sent. n. 369 del 2008), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività" (Cass. 20 novembre 2014 n. 24707).
Per vietare tale attività, dunque, sarà bene specificarlo in modo preciso ed inequivocabile, com'è richiesto per ogni divieto o limitazione al diritto di proprietà, contenuti in un regolamento condominiale di origine contrattuale