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Cronaca

«Tutta la mia verità sulla galleria tra via Regina Margherita e via Paniscotti»

Enzo Balducci, ex dirigente del settore territorio: «Se il Comune vuole, puù attuare la procedura per pubblica utilità»

Enzo Balducci, ex dirigente del settore territorio del Comune, racconta la vicenda della galleria pedonale che unisce Via Margherita di Savoia e via Paniscotti. Uno scritto lungo e articolato, che chiarisce le sue scelte. Tutto quanto è raccontato dall'ingegner Balducci, è supportato da documentazione che ha allegato al suo scritto, una "memoria".

La scorsa settimana, su diversi giornali online, nonché sulla "Gazzetta del Mezzogiorno" del 21.06.2014, sono comparse notizie riguardanti la annosa questione relativa al collegamento pedonale tra via Margherita di Savoia 106 e Via Paniscotti. Considerato il clamore che la questione ha assunto a livello cittadino e considerata la importanza data dall'Amministrazione Comunale alla vicenda, ritengo, in questa memoria, di esporre la verità dei fatti così come la mia scienza e coscienza li ha determinati.
Risulto indagato dalla PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani, processo penale n. 5583/2012 r.g. (all.1L) per il quale il Sostituto Procuratore della Repubblica, (all. 2L), ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio) perché in qualità di Dirigente "ad interim" del Settore Territorio del Comune di Molfetta, all'epoca dei fatti, "…..intenzionalmente procurava….. un ingiusto vantaggio patrimoniale al collega Enzo Tangari ed altri…,".
Reato che, secondo l'accusa, si rileva dalle certificazioni del 19 ottobre 2011 e 21 gennaio 2013 da me rilasciate a richiesta di parte (all. 3L e 4L); di cui, anche ora, ribadisco e confermo il contenuto delle stesse.

In questa memoria, tralascio la questione che mira a stabilire se il collegamento pedonale tra via Margherita di Savoia, 106 e via Paniscotti risulta pubblico o no, che rimando alla lettura attenta della relazione peritale dell'ing. Nicola MICCHETTI (all. 5L) redatta in mia difesa il 05.07.2013 e di quella dell'ing. Ruggero CARCANO, incaricato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe MARALFA (successivamente sostituito nelle indagini dalla dott.ssa Curione e da ultimo, per la sola richiesta di richiesta di rinvio a giudizio, dal dott. Savasta), redatta per conto dell'accusa a febbraio 2013 (all. 6L).
Veniamo ai fatti.
L'indagine sul mio operato, quale Pubblico Ufficiale comandato di Pubblico Servizio, parte dalla denuncia fatta a mio carico alla Procura della Repubblica di Trani, dalla Sig.ra Palazzo Maria Giuseppa il 21.08.2012 (sottolineo che di solito i provvedimenti tecnico-amministrativi prodotti dalla PA vengono impugnati dinnanzi al TAR con un costo, contrariamente alla denuncia alla Procura che è gratuita!).
Le due certificazioni prodotte sono state la risultanza di uno studio attento approfondito ed obiettivo degli atti consultati.
I sigg. CORRIERI Saverio e PALAZZO Maria Giuseppa sono divenuti proprietari degli immobili a piano terra di Via Margherita di Savoia civv. 108-110-112 solo il 18 dicembre 2009 (vedi atto pubblico a rogito notaio Trapanese Rep. n. 20892 Racc. n. 8856, registrato a Bari il 11.01.2010 al n. 249/1T e trascritto a Trani il 12.01.2010 n. 442/313), anche se il possesso degli stessi risale alla fine degli anni '90.
I coniugi Corrieri Saverio e Palazzo Maria Giuseppa l'11 ottobre 2010, prot. 57315, presentano al Comune di Molfetta domanda a "Sanatoria alla realizzazione di tramezzatura per chiusura di vano porta, frazionamento e fusione degli immobili siti alla Via Margherita di Savoia, nn. 108, 110, 112 e cambio destinazione d'uso da negozio (Cat. Catast. C/1) ad ufficio (Cat. Catast. A/10), relativamente all'u.i. di Via Margherita di Savoia, 108".
Il Dirigente del Settore Territorio, ing. Rocco Altomare, in data 18 novembre 2010 (all. 7L), esaminata la domanda e il progetto, esprimeva il seguente parere:
"FAVOREVOLE alla sola sanatoria relativa alla realizzazione di tramezzatura per chiusura di vano porta, per i locali di cui ai nn. 1 e 3 della planimetria, a condizione che venga effettuato il versamento del contributo di costruzione, in misura doppia, come previsto dall'art. 36 del DPR 380/01. SFAVOREVOLE al frazionamento dell'u.i. n. 2 della planimetria prodotta, in quanto si realizzerebbe un immobile autonomo avente come unico accesso una porta su androne privato di proprietà di altri (come da atto di Transazione rep. 49182, racc. 9726 del 06/03/2002 con atto notarile del Notaio S. D'Alesio di Terlizzi)".
Probabilmente i coniugi Corrieri-Palazzo non ricordavano che nell'atto di acquisto del 18 dicembre 2009, con la società "Costruzione CO.MI. s.r.l. IN LIQUIDAZIONE",
al p.to 2) dell'Articolo 2 – PRECISAZIONI – SERVITU' – RISERVE", è scritto:
omissis ….."La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza che con atto di transazione rogato dal notaio D'Alesio di Terlizzi in data 6 marzo 2002 repertorio n. 49182 registrato a Bari l'8 marzo 2002 al n. 1182/1V e trascritto a Trani il 27 stessi ai nn. 6459/4771 la società venditrice ha trasferito in piena proprietà a terzi condomini le zone comuni dell'androne e al livello del piano terra del fabbricato con accesso dal civico 106 di via Margherita di Savoia che pongono in comunicazione detta via con via Paniscotti, precisando nel detto atto che la zona ceduta è gravata da servitù di passaggio a favore solo delle unità immobiliari che da tale zona hanno accesso.
La parte acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutti i vincoli assunti nei confronti del Comune di Molfetta con atto di asservimento a parcheggio rogato dal notaio Colella di Molfetta in data 30 ottobre 1991, repertorio n. 181685, registrato a Bari il 4 novembre 1991 n. 7932".
Se fosse acclarata la assoggettabilità a pubblico passaggio del corridoio di collegamento, il Comune di Molfetta, prima del rilascio della Concessione edilizia n. 2298 del 28 novembre 1991 (all. 8L) oltre a richiedere l'atto pubblico con vincolo a parcheggio, avrebbe dovuto chiedere anche l'atto pubblico di servitù di pubblico passaggio del collegamento tra via Margherita di Savoia, 106 e via Paniscotti!
Tuttavia la Sig.ra Palazzo, anche dopo l'atto pubblico di acquisto dei locali civv. 108-110-112 del 2009, nonostante fosse a conoscenza della natura privata del corridoio di collegamento tra via Margherita, 106 e Via Paniscotti, procede, attraverso il suo tecnico, a frazionare e accorpare i locali a piano terra civv. 108 – 110 – 112. Da questo frazionamento e accorpamento, ottiene sempre 3 unità immobiliari, di cui una interclusa e con unico accesso dall'androne privato civ. 106 di Via Margherita di Savoia di proprietà di altri, per il quale il Dirigente del Settore Territorio, il 18 novembre 2010, aveva espresso parere SFAVOREVOLE (all. 7L).
L'intento dei coniugi Corrieri-Palazzo, ovviamente era di far diventare "commerciale" il locale frazionato (in seguito indicato col civico 106/B); a tal fine era necessario rendere, l'unico accesso -106/B- del locale frazionato, cioè il corridoio di collegamento tra via Margherita e via Paniscotti di proprietà privata, passaggio pubblico.
Per raggiungere l'obiettivo, i coniugi Corrieri-Palazzo dovevano creare due condizioni:
1) che il Comune rilasciasse il permesso di costruire a sanatoria relativo al frazionamento e alla destinazione dei locali frazionati;
2) che il corridoio pedonale di collegamento tra Via Margherita di Savoia e Via Paniscotti fosse dichiarato ad uso pubblico almeno durante le ore della giornata in cui sono aperti gli esercizi commerciali.
Tale "disegno", comprensibile dal punto di vista imprenditoriale, non risultava attuabile con quanto da me certificato il 19 ottobre 2011 con nota prot. 61358 del 26 ott. 2011 (all. 3L).
La questione passaggio "pubblico" o "privato" del corridoio di collegamento, si trascina dalla fine degli anni '90, e fu oggetto di discussione in Consiglio Comunale (seduta n. 70 del 06.07.2000 - all. 9L) sempre su istanza del Sig. Corrieri Saverio, all'epoca solo promesso acquirente. Successivamente, la questione, fu portata avanti attivamente da diverse forze politiche, movimenti civici e associazioni quali il Partito Democratico, Legambiente, Rifondazione Comunista, Liberatorio Politico, interessando più volte sia la cittadinanza che la Magistratura.
All'inizio dell'estate del 2012, ho ricevuto al Comune, nel mio ufficio, la Sig.ra Palazzo-Corrieri accompagnata dal suo tecnico di fiducia ing. Giovanni Capogrosso. In quella circostanza ribadii la validità di quanto avevo già certificato nella mia nota del 19 ottobre 2011. A questo punto la Sig.ra Palazzo-Corrieri, "indignata", si rivolge alla Questura di Bari, a cui aveva già fatto richiesta di autorizzazione alla vendita di preziosi nel locale di cui innanzi, affinchè la stessa Questura, mi sollecitasse per il rilascio del PdC a sanatoria, su cui si era espresso il mio predecessore (all. 7L). Della questione vi è ampia corrispondenza presso l'ufficio Annona del Comune di Molfetta.
Evidentemente, la mia fermezza e i ripetuti dinieghi alle istanze della Sig.ra Palazzo-Corrieri, la inducono, il 21 agosto 2012, non già a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R., come altre volte aveva fatto nel passato, ma a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica di Trani, insinuando il sospetto dell'abuso di ufficio.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe MARALFA, interessato della questione, conferisce l'incarico all'ing. Ruggero CARCANO, per la consulenza tecnica, e pone il seguente quesito:
"Accerti e riferisca il C.T. se quanto attestato dall'ing. Enzo Balducci nella nota del 26.10.2011 prot.61358 corrisponde allo stato di fatto e giuridico dell'area interna oggetto della denuncia presentata il 21.08.2012 da Palazzo Maria Giuseppa".
Il C.T., ing. Ruggero CARCANO nella sua Relazione, trasmessa al Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani dott. Giuseppe MARALFA a febbraio 2013 (all. 6L), da un lato (pag. 7) afferma che sia la Concessione edilizia n. 2298 (originaria) del 28.11.1991 che la Concessione edilizia n. 2674 (variante definitiva) del 11.02.1994…..furono rilasciate senza alcun atto di asservimento a percorso pubblico della galleria pedonale di collegamento tra corso Margherita di Savoia e Via Paniscotti, dall'altro (pag. 13), perviene alla seguente conclusione: "Per quanto esposto il sottoscritto ritiene che la certificazione dell'ing. Balducci evidenzi il comportamento omissivo della Amministrazione Comunale a vantaggio dei Condomini dell'edificio compreso fra la via Paniscotti e la via Margherita di Savoia ed in danno della Collettività, attestando, in violazione della legge e delle norme regolamentari, che il collegamento tra le due vie, in discordanza con gli atti a presupposto della Concessione edilizia sia da ritenersi privato".
La C.T. dell'ing. CARCANO (all.6L), quindi, fa scattare l'avviso di garanzia nei miei confronti.
Di fronte alla controversa e assurda relazione del C.T. ing. CARCANO, incarico l'ing. MICCHETTI di redigere, per mio conto, Consulenza Tecnica, che lo stesso completa in data 05 luglio 2013 (all. 5L).
Il 12 giugno 2013 si insedia la nuova Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco dott.ssa Paola Natalicchio.
La Sig.ra Palazzo-Corrieri in data 17 giugno 2013 prot. 37411 (all. 10L) trasmette al Dirigente dello SUET una diffida affinchè rilasci il PdC relativamente alla pratica edilizia n. 4509/2010 (all.7L). Nel frattempo Liberatorio Politico, Legambiente ed altre Associazioni cittadine riprendono a sollecitare l'Amministrazione Comunale affinchè faccia rimuovere il cancello prospiciente via Paniscotti e disponga l'apertura del passaggio pedonale interno al Condominio. Il 03 settembre 2013, il Dirigente del Settore Territorio f.f., arch. Lazzaro Pappagallo, con riferimento alla Pratica Edilizia n. 4509 Ries2 2013 (cambia identificativo da 4509/2010 a 4509/Ries2 2013) – Istante PALAZZO Maria Giuseppa, scrive: "letto il parere espresso dal responsabile del procedimento, arch. Lazzaro PAPPAGALLO in data 03 sett 2013 all'interno del progetto, esprime parere FAVOREVOLE sotto l'aspetto urbanistico-edilizio, al rilascio del Permesso di Costruire a Sanatoria del progetto evidenziato in oggetto, fatti salvi comunque i diritti di terzi" (all.11L).
Sempre in data 03.09.2013, con riferimento questa volta alla pratica n. 4509/2010 - Richiedente Palazzo Maria Giuseppa – Corrieri Saverio, il responsabile del procedimento, arch. Lazzaro PAPPAGALLO espone in maniera circostanziata il proprio parere favorevole (all. 12L), fondando il tutto sulle motivazioni addotte dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta in data 21.04.2010.
Il Tribunale si era pronunciato sul ricorso proposto da Corrieri Saverio in data 27.12.1999 con sentenza n. 60 del 21.04.2010 a firma del G.O.T. avv. Patrizia Ingravallo (all. 13L), con cui ordinava "a De Pinto Vincenzo di eliminare, se ancora esistente, il cancello apposto nel gennaio 1999, a chiusura dell'androne galleria transitabile a piedi, che in Molfetta, mette in comunicazione Via Paniscotti e Gadaleta, cancello in atti meglio indicato, e di non frapporre ostacoli al libero passaggio pedonale, durante le ore del giorno e sino alla chiusura serale degli esercizi commerciali".
L'efficacia esecutiva della sentenza n. 60 del 21.04.2010, veniva sospesa dal G.U. dott. Riccardo Leonetti con ordinanza del 10 giugno 2011 (all. 14L) e l'udienza di riesame, ad oggi, non si è ancora tenuta; pertanto il parere del RUP del 03.09.2013, basato sull'efficacia della sentenza n. 60/2010 è privo di fondamento.
Ne discende che il PdC a sanatoria n. 2221, rilasciato dal Dirigente Settore Territorio f.f. il 05.09.2013 (all.15L), a Corrieri Saverio e Palazzo Maria Giuseppa è illegittimo.
Doppiamente illegittimo invece, risulta il certificato di agibilità n. 5208 rilasciato l'11.10.2013 dall'arch. Sabina LENOCI (all. 16L), perché, al presupposto errato del primo, aggiunge una inesattezza che emerge dall'attenta lettura del certificato medesimo.
Infatti, mentre nel PdC n. 2221 del 05.09.2013 (All. 15L), è scritto:
IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO F.F.
"Visto, visto,……. Visto…….. C O N C E D E
Salvo diritto di terzi, ai sigg.ri Palazzo Maria Giuseppa e Corrieri Saverio, in qualità di proprietari, il permesso in sanatoria per aver realizzato tramezzatura per chiusura di vano porta, frazionamento e fusione degli immobili siti in via Margherita di Savoia nn. 108-110-112 e cambio di destinazione d'uso da negozio (cat. C/1) ad ufficio (cat. A/10), relativamente all'unità immobiliare di via Margherita di Savoia n. 108, distinto in catasto al foglio 55 p.lla 222 sub. 4-24-25";
nel CERTIFICATO D'AGIBILITA' N° 5208 del 11.10.2013 (all. 16L) è scritto:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO
"Vista la richiesta, pervenuta in data 06.09.2013 prot. 54593, presentata dalla Sig.ra Palazzo Maria Giuseppa, in qualità di proprietaria, intesa ad ottenere il certificato d'agibilità dell'immobile sito a piano terra di via Margherita di Savoia n. 106/B, distinto in catasto al foglio 55 p.lla 222 sub 37;
Visto..Vista..Vista..Vista..Vista…Vista...Visto…Visto
Visto il permesso in Sanatoria n. 2221 rilasciato in data 05.09.2013 alla sig.ra Palazzo Maria Giuseppa, inerente alla realizzazione di tramezzatura per la chiusura di vano porta, frazionamento e fusione immobili siti in via Margherita di Savoia nn. 108-110-112;
Visto…..Vista….Vista….Vista….Vista…Vista...Visto…Visto...Vista…Vista……...
Visti gli artt 24 e 25 del DPR n. 380 del 06.06.2001 esprime parere favorevole e rilascia CERTIFICATO D'AGIBILITA'
all'immobile con accesso dalla Via Margherita di Savoia civico 106/b, piano terra, censito al N.C.E.U. al fg. 55, p.lla 222 sub. 37, consistenza catastale di mq. 58, con destinazione d'uso commerciale cat. C/1".
Dalla lettura comparata tra il PdC 2221/2003 e il Certificato di Agibilità n. 5208/2013, si evince che il certificato di agibilità è stato rilasciato ad immobile diverso da quelli indicati nel PdC 2221/2013 e non si rileva dall'elenco dei vari atti richiamati nella premessa del certificato di agibilità, il titolo abilitativo che legittima il frazionamento dell'immobile da cui è scaturita la p.lla 222 sub. 37, a cui impropriamente è stato attribuito il civ. 106/B che ha accesso esclusivo dal passaggio pedonale interno al civ. 106 di via Margherita che è di proprietà di privati.
Al certificato di agibilità n. 5208/2013 che, come suddetto contiene una serie di incongruenze e perplessità, si aggiunge l'atto di diffida del 12.06.2014 (all. 17L) a firma dell'arch. LENOCI, notificato ai proprietari delle unità immobiliari dello stabile di Via Margherita di Savoia, 106 in data 16.06.2014, che, per un verso fa riferimento ad atti che non riportano le prescrizioni indicate, per l'altro non si citano documenti ed autorizzazioni attualmente vigenti.
A riguardo, si osserva che in nessuno degli atti succitati (PdC n. 2221/13, agibilità 5208/13, atto di diffida 38794/14) si fa menzione dell'AUTORIZZAZIONE n. 7555 rilasciata il 15 luglio 2002 dal Dirigente Settore Territorio, ing. Giuseppe Parisi, al Sig. Tangari Enzo Roberto ed altri, per la installazione di cancello in ferro su atrio condominiale interno al fabbricato con accesso da via Paniscotti n. 6 e via Margherita di Savoia n. 106 (all. 18L), ancora efficace.
Infatti, avverso tale provvedimento del 2002, ricorrono al T.A.R. (e non alla Procura della Repubblica) i Sigg. Corrieri Saverio e Palazzo Maria Giuseppa, rappresentati e difesi da Boccardi Avv. Piero e Boccardi Avv. Mario, contro il Comune di Molfetta rappresentato e difeso da Capurso Avv. Anna e nei confronti di Tangari Enzo Roberto, Mastropasqua Addolorata, De Pinto Mauro Leonardo, Balsamo Anna Vera, De Pinto Vincenzo e Corrieri Domenico, rappresentati e difesi da Abbattista Avv. Giovanni.
Il T.A.R. con ordinanza del 05 dicembre 2002, respinge il ricorso iscritto al n. 1637/2002, (all.19L) scrivendo: "…..omissis … Considerato che, in punto di delibazione del "fumus", non risulta adeguatamente dimostrata l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio sull'area interessata dall'apposizione del cancello de quo, della quale non è indicato né ricavabile il titolo;"…..
Il ricorso è stato dichiarato perento con ordinanza del 28.5.2010, per cui si è formato il giudicato cautelare sul punto dell'inesistenza di una servitù pubblica di passaggio (all.20L).
L'ordinanza del 13 gennaio 2004 del Tribunale di Trani relativa al procedimento iscritto al n. 2883/2000 R.G. (all. 21L), promosso da Tangari Enzo Roberto ed altri, da un lato da atto che il primo cancello installato dal Sig. De Pinto Vincenzo (1999) è stato rimosso, dall'altro legittima l'installazione di altro cancello (autorizzazione n. 7555 del 15.07.2002), posto in posizione più arretrata rispetto al primo ed autorizzato, dal Comune, al Sig. Tangari e non già al sig. de Pinto Vincenzo. Questa ordinanza vede il Sig. Corrieri Saverio soccombente e condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti. Questa ordinanza del 13 gennaio 2004 del Tribunale di Trani, viene appellata dal Sig. Corrieri Saverio presso la Corte di Appello di Bari (causa civile n. 524/2004), la cui sentenza n. 574/09 del 08.04.2009 (all.22L), al Corrieri sfavorevole, così recita:
"P.Q.M………"La corte di Appello di Bari, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Corrieri Saverio con atto di citazione notificato il 22.03.2004, nei confronti di Tangari Enzo Roberto, Mastropasqua Addolorata, De Pinto Mauro Leonardo, Balsamo Anna Vera, De Pinto Vincenzo e Corrieri Domenico, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna Corrieri Saverio alla rifusione, dei suddetti appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquida in € 2700,00 di cui € 1200,00 per diritti ed €1500,00 per onorari, oltre accessori secondo legge".
Il 18 dicembre 2013 il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Antonio Savasta (all. 2L), subentrato al Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Curione, ha richiesto al G.I.P. il mio rinvio a giudizio per il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.).
L'udienza, fissata per il 20 giugno u.s., è stata rinviata ad ottobre p.v.
Il Comune di Molfetta, nella persona del Sindaco, il 23.12.2013 prot. n. 79455 (all. 23L) invitava il Condomino Leonardo de Pinto ad un "incontro di chiarimento", che non ha sortito l'effetto voluto dall'Amministrazione.
Il Comune di Molfetta, nel processo che mi vede indagato, ha ritenuto, nella qualità di "persona offesa", di costituirsi parte civile facendosi rappresentare dall'avv. Giuseppe Eugenio MINERVINI con Determinazione Dirigenziale n. 572 del 14.05.2014.
Successivamente, in data 12.06.2014 prot. 38794, l'arch. LENOCI dirigente settore Territorio, senza considerare gli atti succitati, diffida i Condomini di Via Margherita di Savoia 106, all'osservanza di quanto contenuto nella originaria C.E. n. 2298 del 28 novembre 1991 (all. 8L).
Sta di fatto, che quanto secondo lei riportato nella diffida e cioè: "un passaggio pedonale con lo scopo di facilitare l'attraversamento dei pedoni da via Margherita di Savoia a Via Paniscotti, restringendosi questa arteria in maniera pericolosa e non essendoci un adeguato marciapiede nell'imbocco con via Margherita di Savoia", in realtà non si evince dall'esame e lettura del documento (C.E. n. 2298 del 28 novembre 1991- all. 8L).
Per altro, tale prescrizione non è riscontrabile in nessuna delle tre Concessioni Edilizie: Concessione Edilizia n. 2298 (originaria) del 28.11.1991 (all. 8L), Concessionie Edilizia n. 2674 del 11.02.1994 (all. 24L) e Concessionie Edilizia n. 5294 del 26.11.1997 (all. 25L).
Sulla base degli atti descritti e della disamina puntuale dei documenti esistenti, ribadisco la legittimità ed esattezza dei certificati da me prodotti in data 19.10.2011 e 21.01.2013 (all.3L e 4L) da cui è scaturita l'indagine della Procura di Trani, e constato che la denuncia fatta alla Procura della Repubblica il 21 agosto 2012 da parte della Sig.ra PALAZZO CORRIERI Maria Giuseppa, con cui insinua il dolo e quindi l'abuso di ufficio nel contenuto delle mie certificazioni, sia strumentale al raggiungimento dei suoi personali interessi.
In qualità di dipendente comunale, suggerisco, se l'interesse dell'Amministrazione Comunale è di ottenere il libero transito pedonale attraverso il corridoio di collegamento tra via Margherita di Savoia, 106 e via Paniscotti, attualmente di proprietà di privati, di porre in essere la procedura per "pubblica utilità".
L'ottenimento della servitù di passaggio pubblico, come scritto nella ordinanza del TAR del 05.12.2002 (pag. 2 all. 19L), si sostanzia in un atto pubblico che attualmente non esiste per cui non è ricavabile, da parte del Comune, il titolo.
Molfetta, 28 giugno 2014
Ing. Vincenzo Balducci
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