TASSE
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Tari, Imu e Tasi: tutte le informazioni per i pagamenti a Molfetta

Tempo di scadenze per le imposte locali

Tempo di scadenze per le imposte locali T.A.S.I, IMU e TARI.
Di seguito la guida completa al pagamento e alle modalità di pagamento.



T.A.S.I

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2019 sono determinate le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente servizi indivisibili(T.A.S.I.) , come di seguito riportate.
aliquota nella misura del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
aliquota nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
Termini e modalità di versamento:
prima rata: acconto 50% termine di scadenza 17 giugno
seconda rata: saldo 50% termine di scadenza 16 dicembre
ovvero in unica soluzione entro il 17 giugno;
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.
Si conferma, per disposizione di legge, l'esenzione per:
Abitazione principale e sue pertinenze (C/2, C/6 e C/7 una per categoria);
SPORTELLO INFORMATIVO
Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni è attivo sportello informativo c/o il 1° SETTORE – SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI del SERVIZIO FISCALITA' LOCALE, in Via G.Carnicella
Tel.080.3359 272 – 277
e-mail:servizioimu@comune.molfetta.ba.it
corrado.degennaro@comune.molfetta.ba.it
lucia.leone@comune.molfetta.ba.it


TARI
La Tari è il tributo sui rifiuti. È destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.
Chi deve versarla
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Per le utenze domestiche la tariffa tiene conto del numero degli occupanti.
Il C.C., con deliberazione n° 6 del 22 marzo 2019, ha approvato per l'anno 2019, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).
Quando e come si versa
I versamenti devono essere eseguiti alle seguenti scadenze
1. prima rata: termine di scadenza 30 aprile ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento
2. seconda rata: termine di scadenza 31 maggio
3. terza rata ovvero rata unica: termine di scadenza 31 luglio
4. quarta rata termine di scadenza 30 settembre
5. quinta rata termine di scadenza 30 novembre
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento è possibile richiederne copia presso gli sportelli TARI del Servizio Fiscalità Locale:
INFO: Utenze domestiche: 080/3359224-235-245
Utenze non domestiche: 080/3359314-336
Email:settore.tributi@comune.molfetta.ba.it PEC: tributi.tari@cert.comune.molfetta.ba.it
E' importante sapere che:
la normativa della TARI prevede la riscossione in autoliquidazione e l'invio dei modelli di pagamento da parte del Comune è al solo fine di agevolare l'adempimento del contribuente.
Il regolamento comunale per l'applicazione della IUC (comprende le componenti IMU, TASI e TARI) è stato approvato con provvedimento del Consiglio comunale n. 22 del 4 settembre 2014 e s.m.i., prevede, per la componente TARI:
1. L'esenzione della tariffa per: a. l'abitazione occupata da nucleo familiare assistito dal Settore Welfare Cittadino del Comune (limitatamente al periodo di assistenza); b. l'abitazione occupata da persona anziana sola, titolare esclusivamente di assegno sociale (ovvero rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali, di importo non superiore all'assegno sociale).
2. La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l'abitazione occupata da nucleo familiare, ancorché composto da una persona con reddito rinveniente esclusivamente da pensione o rendita concessa da enti previdenziali ed assistenziali, di importo non superiore al trattamento minimo I.N.P.S;
3. La riduzione della tariffa nella misura del 50% per l'unità immobiliare utilizzata da libero professionista o imprenditore in forma individuale con invalidità temporanea assoluta (100%) riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92;
4. La riduzione della tariffa nella misura del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, dichiarando a tal fine che non intende cedere detto alloggio in locazione o comodato;
5. La riduzione della tariffa di riferimento come da Regolamento per nucleo familiare con soggetto riconosciuto inabile al 100% , ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
6. La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche che avviano a recupero rifiuti assimilati;
7. La riduzione della tariffa nella misura del 10% per le utenze non domestiche nelle categorie B2 e B3 prive di macchine adibite al gioco d'azzardo o scommesse.
Per ottenere le predette esenzioni o riduzioni occorre presentare al Protocollo il
MODELLO AGEVOLAZIONI TARI entro l'anno di riferimento d'imposta, unitamente, per alcune fattispecie alla relativa:
– DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA REDDITO INFERIORE MINIMO INPS NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA REDDITO INFERIORE AD ASSEGNO SOCIALE UNICO OCCUPANTE
– DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE
– DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA per le utenze non domestiche cat. B2/B3 prive di macchine adibite al gioco d'azzardo o scommesse
L'inizio e la variazione dell'occupazione deve essere dichiarata con la DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE.
La fine dell'occupazione deve essere dichiarata con la DENUNCIA DI CESSAZIONE.
Informazioni di Servizio
Per ogni ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi al Servizio Fiscalità Locale, in via Carnicella.
Gli sportelli sono aperti al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
INFO: Utenze Domestiche: 080/3359224-235-245
Utenze Non domestiche: 080/3359314 – 336

IMU
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2019 sono determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente patrimoniale I.M.U. , come di seguito riportate.
Aliquota ridotta:6,00 %operle unità immobiliariadibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9"e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria
Aliquota agevolatapari al 4,60 %o per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'esteronon pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso e per la quale non opera l'assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014;
Aliquota agevolatapari al 6,00 %o per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;l'agevolazione operaper le fattispecie di cui all'art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
Aliquota agevolata pari al 10,30 %oper gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
Aliquota ordinaria pari al10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario.
Sono esenti da imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8"
e "A9"
per disposizione di legge:
l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati . (per detti fabbricati va presentata apposita dichiarazione I.M.U.)
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le esenzioniIMU previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonché i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali
per equiparazione/assimilazione:
l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

Termini e modalità di versamento:
prima rata: acconto 50% termine di scadenza 17 giugno
seconda rata: saldo 50% termine di scadenza 16 dicembre
ovvero in unica soluzione entro il 17 giugno;
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Sono confermate, inoltre le seguenti riduzioni ed esenzioni

Immobili concessi in comodato gratuito
Si applica la riduzione del 50% della base imponibileper le unità immobiliari classificate nelle categorie "A" – uso abitazione (con esclusione delle categorie A/1,A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado(genitore – figlio ovverofiglio genitore) e da essi destinate ad abitazione principale;
La riduzione si applica se:
il contratto di comodato è registrato;
il comodante possiede un solo immobile in Italia, classificato nelle categorie catastali "A",uso abitazione.Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune altro immobile adibito ad abitazione principale propria con esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
La riduzione si applica anche alle pertinenze; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat. C/2), box o autorimessa (cat. C/6) e posto auto/tettoia ( C/7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria.
La riduzione si applica anche agli immobili storici concessi in comodato che già beneficiano di riduzione del 50% ; pertanto, in tale ipotesi, la base imponibile è ridotta al 25 %.
Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione IMU.
Immobili locati a canone concordato
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi a canone concordato (Legge n. 431/98,art. 2, comma 3) l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 %; sono escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione IMU.

Cooperative – studenti
L'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.

Terreni agricoli
E' disposta l'esenzione dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali,purché iscritti alla relativa previdenza agricola.
Per le altre fattispecie l'IMU si versa applicando al reddito dominicale il coefficiente di rivalutazione del 25% e il moltiplicatore di 135.

Immobili a destinazione speciale e particolare (c.d. imbullonati)
La determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature ed gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Per ottenerela predetta esclusione IMU, bisogna comunicare la variazione catastale dell'immobile d'impresa con macchinari fissi al suolo, entro il 15 giugno 2017, presentando gli atti di aggiornamento catastale in base alle nuove regole (proceduraDocfa) previste dalla Legge di Stabilità 2016.
Le variazioni comunicate entro la suddetta data, hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2017, di conseguenza si pagherà l'imposta per l'intero anno, considerando la rendita connessa alla detassazione della componente "imbullonati".

Per l'applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni è necessario presentare la relativa RICHIESTAentro l'anno di riferimento d'imposta.

SPORTELLO INFORMATIVO
Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni è attivo apposito sportello informativo IMU presso il 1° SETTORE – SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI del SERVIZIO FISCALITA' LOCALE nella sede municipale di Via G.Carnicella n.6
Tel.080.3359 272 – 277
e-mail:servizioimu@comune.molfetta.ba.it
corrado.degennaro@comune.molfetta.ba.it
lucia.leone@comune.molfetta.ba.it
Email:settore.tributi@comune.molfetta.ba.it PEC: tributi.tari@cert.comune.molfetta.ba.it
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