Cronaca
Strage dei treni, la Gepa si costituisce parte civile contro Ferrotramviaria
La richiesta è stata accolta dal Tribunale di Trani nella seduta di ieri. Si tratta di un'assoluta novità nel panorama giuridico
Molfetta - mercoledì 8 maggio 2019
10.43
Altra significativa svolta nel processo per il disastro ferroviario in Puglia, che il 12 luglio 2016 causò la morte di 23 persone sulla tratta a binario unico Andria-Corato, gestita da Ferrotramviaria.
All'odierna di ieri del processo in corso, con ordinanza del Tribunale di Trani in composizione collegiale (presidente Giulia Pavese, giudici Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata accolta l'istanza formulata dal difensore della G.E.P.A. onlus, l'avvocato Giuseppe Spadavecchia, di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della società Ferrotramviaria S.P.A. imputata ai sensi del d.lgs. 231/20011.
La decisione arriva in concomitanza con l'ammissione della Regione Puglia come responsabile civile. Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa, quella presa dal Tribunale tranese, che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.
La questione presenta un elevato grado di complessità. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente.
Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo cui «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.
All'odierna di ieri del processo in corso, con ordinanza del Tribunale di Trani in composizione collegiale (presidente Giulia Pavese, giudici Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata accolta l'istanza formulata dal difensore della G.E.P.A. onlus, l'avvocato Giuseppe Spadavecchia, di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della società Ferrotramviaria S.P.A. imputata ai sensi del d.lgs. 231/20011.
La decisione arriva in concomitanza con l'ammissione della Regione Puglia come responsabile civile. Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa, quella presa dal Tribunale tranese, che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.
La questione presenta un elevato grado di complessità. In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente.
Prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo cui «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile.