Cronaca
Porto, Tribunale di Trani: la revoca dell’incidente probatorio
Il testo dell’ordinanza di revoca dell’incidente probatorio
Molfetta - sabato 12 aprile 2014
7.53
«Riteniamo che l'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio sia da revocare». Questo è stato deciso lo scorso 31 marzo al Tribunale di Trani dal Gip dott. Francesco Zecchillo che si sta occupando delle indagini sulla realizzazione del nuovo porto commerciale di Molfetta.
In effetti, il 23 ottobre 2013 il PM non solo chiedeva formalmente l'incidente probatorio al Gip, ma formulava anche l'istanza di una serie di perizie ed esami (ben 15) che, in molti casi, riprendevano i presunti capi d'accusa dell'inchiesta. Ad esempio, chiedeva «se le validazioni del progetto definitivo e del progetto esecutivo del nuovo porto siano avvenute in presenza di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie per le successive cantierabilità del progetto ed eseguibilità dei lavori», o ancora «se l'offerta formulata dall'ATI presentasse tutti i requisiti per la sua validità».
Molte richieste di perizia sono state indirizzate alle due perizie di variante (la realizzazione dello sperone di mare e lo stralcio di una parte dei lavori) per accertare, soprattutto, se ne sia derivato un «vantaggio patrimoniale» per l'ATI. A queste il PM aveva anche aggiunto una accertamento sulle presunte violazioni contabili, sulle certificazioni per la bonifica dei fondali, sulla cassa di colmata («l'esistenza di rifiuti pericolosi e/o residui di materiale incendiario e/o esplosivo») e, infine, sulla conformità dei lavori non solo al progetto definitivo, ma anche al PUTT, ai vincoli storico-paesaggistici e idrogeologici, al PRGC, ai procedimenti di VAS e VIA e alla zona SIC.
Il Gip Zecchillo ha, invece, ribaltato quello che sembrava una naturale prosecuzione delle indagini. «Il deposito avvenuto sulla base dell'ordinanza del giudice del 6 marzo 2014 era semplicemente ed esclusivamente finalizzato a verificare la fondatezza o meno della richiesta di revoca [dell'incidente probatorio] - si legge nell'ordinanza del 31 marzo -. Non sono stati introdotti in questo procedimento ulteriori atti procedimentali in aggiunta a quelli ostensibili in sede di incidente probatorio».
Del resto, «si è peraltro appreso dai difensori delle persone sottoposte alle indagini che gli atti delle indagini preliminari compiute e non ancora noti ai difensori sono numerosi (molte decine di voluminosi contenitori) e che sarebbe opportuno conoscerli per procedere proficuamente all'indicente probatorio».
Lo stesso Gip non ha mancato di sottolineare che, subito dopo l'incidente probatorio, la CMC abbia presentato la richiesta di accertamento tecnico preventivo e che, subito dopo la revoca dell'accertamento da parte della CMC, «ha fatto seguitola richiesta di autonomo accertamento preventivo da parte del comune di Molfetta con la preposizione di quesiti che coprono la gran parte di quelli proposti in sede di incidente probatorio».
Perciò, la richiesta da parte del Comune di Molfetta di accertamento tecnico preventivo in itinere pare abbia indotto il Gip di Trani a ritenere «manifestamente inutile (rectius, superfluo)» lo svolgimento dell'incidente probatorio.
«I risultati dell'accertamento tecnico preventivo rispetto a quelli dell'incidente probatorio potrebbero determinare una infruttuosa nonché farraginosa e per questo inutile sovrapposizione/commistione di risultati tecnico/scientifici, rendendo in sostanza completamente irrilevante la perizi richiesta - si legge nell'ultima pagina dell'ordinanza di revoca -. Le ulteriori informazioni rese soprattutto in ordine alle problematiche concernenti le varianti in corso d'opera e quelle tecnico-contabili, rende oltremodo palese la manifesta disutilità/superficialità di un'anticipazione dibattimentale nel corso delle indagini preliminari della prova richiesta». Si attendono nuovi sviluppi, in particolare dall'accertamento tecnico preventivo fissato dal Comune di Molfetta.
In effetti, il 23 ottobre 2013 il PM non solo chiedeva formalmente l'incidente probatorio al Gip, ma formulava anche l'istanza di una serie di perizie ed esami (ben 15) che, in molti casi, riprendevano i presunti capi d'accusa dell'inchiesta. Ad esempio, chiedeva «se le validazioni del progetto definitivo e del progetto esecutivo del nuovo porto siano avvenute in presenza di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie per le successive cantierabilità del progetto ed eseguibilità dei lavori», o ancora «se l'offerta formulata dall'ATI presentasse tutti i requisiti per la sua validità».
Molte richieste di perizia sono state indirizzate alle due perizie di variante (la realizzazione dello sperone di mare e lo stralcio di una parte dei lavori) per accertare, soprattutto, se ne sia derivato un «vantaggio patrimoniale» per l'ATI. A queste il PM aveva anche aggiunto una accertamento sulle presunte violazioni contabili, sulle certificazioni per la bonifica dei fondali, sulla cassa di colmata («l'esistenza di rifiuti pericolosi e/o residui di materiale incendiario e/o esplosivo») e, infine, sulla conformità dei lavori non solo al progetto definitivo, ma anche al PUTT, ai vincoli storico-paesaggistici e idrogeologici, al PRGC, ai procedimenti di VAS e VIA e alla zona SIC.
Il Gip Zecchillo ha, invece, ribaltato quello che sembrava una naturale prosecuzione delle indagini. «Il deposito avvenuto sulla base dell'ordinanza del giudice del 6 marzo 2014 era semplicemente ed esclusivamente finalizzato a verificare la fondatezza o meno della richiesta di revoca [dell'incidente probatorio] - si legge nell'ordinanza del 31 marzo -. Non sono stati introdotti in questo procedimento ulteriori atti procedimentali in aggiunta a quelli ostensibili in sede di incidente probatorio».
Del resto, «si è peraltro appreso dai difensori delle persone sottoposte alle indagini che gli atti delle indagini preliminari compiute e non ancora noti ai difensori sono numerosi (molte decine di voluminosi contenitori) e che sarebbe opportuno conoscerli per procedere proficuamente all'indicente probatorio».
Lo stesso Gip non ha mancato di sottolineare che, subito dopo l'incidente probatorio, la CMC abbia presentato la richiesta di accertamento tecnico preventivo e che, subito dopo la revoca dell'accertamento da parte della CMC, «ha fatto seguitola richiesta di autonomo accertamento preventivo da parte del comune di Molfetta con la preposizione di quesiti che coprono la gran parte di quelli proposti in sede di incidente probatorio».
Perciò, la richiesta da parte del Comune di Molfetta di accertamento tecnico preventivo in itinere pare abbia indotto il Gip di Trani a ritenere «manifestamente inutile (rectius, superfluo)» lo svolgimento dell'incidente probatorio.
«I risultati dell'accertamento tecnico preventivo rispetto a quelli dell'incidente probatorio potrebbero determinare una infruttuosa nonché farraginosa e per questo inutile sovrapposizione/commistione di risultati tecnico/scientifici, rendendo in sostanza completamente irrilevante la perizi richiesta - si legge nell'ultima pagina dell'ordinanza di revoca -. Le ulteriori informazioni rese soprattutto in ordine alle problematiche concernenti le varianti in corso d'opera e quelle tecnico-contabili, rende oltremodo palese la manifesta disutilità/superficialità di un'anticipazione dibattimentale nel corso delle indagini preliminari della prova richiesta». Si attendono nuovi sviluppi, in particolare dall'accertamento tecnico preventivo fissato dal Comune di Molfetta.