Ordigni bellici, previste nei giorni 12-13 aprile le attività di brillamento a Molfetta
I dettagli delle operazioni forniti dalla Capitaneria di porto
Molfetta - martedì 4 aprile 2023
17.37
In seguito a quanto emerso nel tavolo tecnico tenutosi presso la sede della Prefettura di Bari in data 28 marzo, riguardo le attività di salpamento e brillamento degli ordigni a caricamento speciale previste nel porto di Molfetta, la Capitaneria di Porto comunica che nei giorni 12, 13 ed in caso di necessità 14 aprile dalle ore 7.00 e sino alle ore 10.00, e comunque sino a termine delle operazioni, presso la Banchina del nuovo porto commerciale, e specchio acqueo antistante, avranno luogo le operazioni di salpamento di ordigni residuati bellici da parte degli Enti militari preposti.
Dunque, entro un raggio di 200 metri dal punto avente coordinate geografiche Lat. 41° 12' 43" N – Long. 016° 35' 04" E, presso cui saranno effettuate le operazioni medesime, è fatto divieto di accesso, transito, sosta/ormeggio, e di ogni altra attività a terra e a mare. Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acque portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di 500 metri.
Ciò è ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità, prevedendo un'area di sicurezza intorno al punto delle operazioni, ubicato presso la diga antemurale "Achille Salvucci" del porto di Molfetta e specchio acqueo antistante, attraverso apposita disciplina delle attività di superficie e subacquee. Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni; ART.4 La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.
Dunque, entro un raggio di 200 metri dal punto avente coordinate geografiche Lat. 41° 12' 43" N – Long. 016° 35' 04" E, presso cui saranno effettuate le operazioni medesime, è fatto divieto di accesso, transito, sosta/ormeggio, e di ogni altra attività a terra e a mare. Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acque portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di 500 metri.
Ciò è ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità, prevedendo un'area di sicurezza intorno al punto delle operazioni, ubicato presso la diga antemurale "Achille Salvucci" del porto di Molfetta e specchio acqueo antistante, attraverso apposita disciplina delle attività di superficie e subacquee. Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni; ART.4 La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.