Nuove operazioni di bonifica bellica in località Torre Gavetone
Impegnato il Nucleo SDAI della Marina Militare
Molfetta - sabato 21 agosto 2021
Come reso noto da una ordinanza pubblicata sull'albo pretorio comunale, sono in corso delle operazioni di bonifica bellifica negli specchi acquei prospicenti il tratto di costa in località Torre Gavetone del Comune di Molfetta.
Nello stralcio planimetrico allegata all'ordinanza si mostra la parte integrante del tratto interessato da attività di bonifica di ordigni residuati bellici da parte del Nucleo SDAI della Marina Militare, ovvero da lavori di bonifica sistematica da parte dell Soc. "Ediltecnica srl" di Carrara (MS), incaricata dal Comune di Molfetta, la quale per tali attività impiegherà il mezzo nautico denominato "CLARA".
Nelle aree oggetto delle attività di bonifica di ordini residuati bellici, nonché per un'ulteriore area di sicurezza di 100 metri, meglio evidenziate nell'allegato planimetrico, sono vietati la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione, nonché dall'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche, ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nell'Ordinanza stessa.
Nello stralcio planimetrico allegata all'ordinanza si mostra la parte integrante del tratto interessato da attività di bonifica di ordigni residuati bellici da parte del Nucleo SDAI della Marina Militare, ovvero da lavori di bonifica sistematica da parte dell Soc. "Ediltecnica srl" di Carrara (MS), incaricata dal Comune di Molfetta, la quale per tali attività impiegherà il mezzo nautico denominato "CLARA".
Nelle aree oggetto delle attività di bonifica di ordini residuati bellici, nonché per un'ulteriore area di sicurezza di 100 metri, meglio evidenziate nell'allegato planimetrico, sono vietati la navigazione, lo stazionamento, l'ormeggio, le attività di immersione ed ogni altra attività connessa con i pubblici usi del mare.
I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della navigazione, nonché dall'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche, ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nell'Ordinanza stessa.