Nuove informative Tari e Imu: i dettagli forniti dal Comune di Molfetta
Sono state approvate le tariffe per il 2023
Molfetta - mercoledì 7 giugno 2023
16.30
Sono state pubblicate, nelle apposite sezioni del sito istituzionale del Comune di Molfetta, le nuove informative relative alla Tari, Tassa sui Rifiuti Anno 2023, e all'Imu 2023. Il Consiglio comunale, con Deliberazione n. 23 del 31/05/2023, ha approvato per l'anno 2023, le tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).
La Tari è il tributo sui rifiuti. È destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. E' composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa si fonda sui coefficienti Ka (per la parte fissa e Kb (per la parte variabile). La parte fissa è calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo mentre la parte variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato dalle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento all'immobile oggetto di tassazione.
Per le utenze non domestiche, la tariffa dipende dai coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile). La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia) La legge istitutiva della TARI dispone che ai contribuenti venga applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, fissato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4 %.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2023 sono determinate le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2023.
Le aliquote da applicarsi sono le seguenti:
2 per i contratti "non assistiti", è acquisita l'attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente; l'attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 ( ossia il 30/03/2017)
aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
aliquota pari a zero per l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
aliquota pari all'1 %o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D7, D8 e D10;
Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili
La Tari è il tributo sui rifiuti. È destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani avviati allo smaltimento. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti) con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. La tariffa è calcolata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. E' composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Per le utenze domestiche, la determinazione della tariffa si fonda sui coefficienti Ka (per la parte fissa e Kb (per la parte variabile). La parte fissa è calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo mentre la parte variabile si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato dalle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento all'immobile oggetto di tassazione.
Per le utenze non domestiche, la tariffa dipende dai coefficienti di produzione potenziale Kc (per la parte fissa) e da intervalli di produzione Kd (per la parte variabile). La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc; la parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kg/m2 che tiene conto della qta di rifiuti per tipologia) La legge istitutiva della TARI dispone che ai contribuenti venga applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, fissato dalla Città Metropolitana di Bari nella misura del 4 %.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2023 sono determinate le aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2023.
Le aliquote da applicarsi sono le seguenti:
- Aliquota pari al 6,00 %o per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9"e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;
- Aliquota agevolata pari al 4,60 %o per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso;
- Aliquota agevolata pari al 6,00 %o per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 %o all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta agevolazione opera per una sola unità immobiliare;
- Aliquota agevolata pari al 7,80 %o per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998 (canone concordato); L'agevolazione opera esclusivamente se:
2 per i contratti "non assistiti", è acquisita l'attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale vigente; l'attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 ( ossia il 30/03/2017)
aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
aliquota pari a zero per l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
aliquota pari all'1 %o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D3, D7, D8 e D10;
Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili