Il 16 luglio nel porto di Molfetta le operazioni di salpamento di ordigni bellici
C'è l'ordinanza della Capitaneria per regolamentare lo specchio d'acqua coinvolto
Molfetta - giovedì 11 luglio 2024
Il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 08.00 e sino alle ore 11.00, e comunque sino a termine delle operazioni, entro un raggio di duecento metri dal punto avente coordinate geografiche fornite nell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Molfetta presso cui saranno effettuate le operazioni medesime è fatto divieto di accesso, transito, sosta/ormeggio, e di ogni altra attività a terra e a mare.
Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acquee portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di cinquecento metri.
Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni. La presente ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta.
Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta.
Tutte le unità che intendano entrare/uscire dal porto, fermo restando il divieto di cui all'art.1, dovranno attenersi alle indicazioni delle unità della Guardia Costiera presenti in zona; è fatto divieto, inoltre, di effettuare immersioni subacquee (professionali e sportive) nelle acquee portuali, nella rada, come definita dall'ordinanza 28/08 in premessa citata, nonché negli specchi acquei antistanti i moli frangiflutti del porto fino ad una distanza di cinquecento metri.
Non sono soggette al divieto di cui all'art.1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate e di Polizia, e di altre pubbliche amministrazioni che, in ragione del loro ufficio, intervengano nelle operazioni. La presente ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta.
Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta.